Il licenziamento durante il primo anno di vita del bambino, senza preavviso, può avvenire in presenza di congedo di maternità o paternità?
La legge [1] stabilisce che le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III (congedo maternità obbligatorio), nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
In caso di fruizione del congedo di paternità, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. Pertanto, il divieto di licenziamento opera fino ad un anno di età del bambino a prescindere dalla fruizione o meno dei congedi.
Solo in caso di giusta causa è comunque ammissibile il licenziamento in tronco. Ci sono altri tre casi in cui è possibile derogare al divieto; esse sono:
– la cessazione dell’attività aziendale;
– la scadenza dei termini nei contratti a tempo determinato;
– l’esito negativo del periodo di prova.
note
[1] Comma 1 dell’articolo 54 del Testo unico di maternità (Dlgs 151/2001).
Autore immagine: 123rf com