Cassazione: la responsabilità del condominio scatta solo in caso di compimento di atti di ingerenza nella gestione dell’appalto.
L’assemblea di condominio ha deliberato alcuni lavori straordinari allo stabile e, a tal fine, è stato dato incarico a una ditta appaltatrice? Fate bene attenzione a chi scegliete: perché se, per risparmiare qualche centinaia di euro, scegliete una ditta con poche garanzie patrimoniali o senza assicurazione, allora i danni potrebbero essere di gran lunga superiori ai benefici. Ciò perché, secondo una sentenza della Cassazione di pochi giorni fa [1], nel caso in cui, durante i lavori, venga danneggiata la proprietà di uno dei condomini (per esempio, un balcone o una parte dell’appartamento), quest’ultimo non potrà chiedere il risarcimento al condominio, ma esclusivamente alla ditta appaltatrice. Con l’ovvia conseguenza che se quest’ultima non ha possibilità di essere aggredita – perché priva di liquidità – il danneggiato non avrà campo facile per ottenere il ristoro del danno.
Nel caso di specie deciso dalla Corte, si discuteva in relazione ai danni subiti da un appartamento, dovuti al sovrappeso della struttura di copertura montata nel corso della ristrutturazione del palazzo.
Secondo i giudici, al condominio non può essere imputata alcuna responsabilità: il potere di controllo e di sorveglianza che, di norma, spetta al committente (in questo caso, al condominio), è limitato solo alla verifica della rispondenza dei lavori eseguiti con quelli richiesti.
L’unico modo per chiamare come co-responsabile il condominio è quando esso dia degli ordini diretti all’impresa trasformandola in un mero esecutore. In pratica, solo se il condominio compie atti di “ingerenza” nei lavori può essere tenuto a versare l’indennizzo. Diversamente, l’unico modo per farsi risarcire è aggredire l’appaltatore.
note
[1] Cass. sent. n. 19742/2014.
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