Come si calcolano gli interessi legali dopo l’inizio della causa


Riforma della giustizia: applicazione automatica degli interessi moratori per le domande giudiziali.
Il decreto legge sulla giustizia civile [1] disciplina il saggio degli interessi legali maturati dopo la proposizione della domanda giudiziale. La norma si applica decorsi 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
In base a tale novità, se le parti non hanno determinato la misura degli interessi nella domanda che introduce il giudizio, il saggio degli interessi legali maturati a partire da quel momento è pari a quello previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (cosiddetti interessi moratori).
Questa disciplina si applica anche all’atto con cui è promosso un procedimento arbitrale.
note
[1] Art. 17 DL 132/2014 che introduce l’art. 1284 c. 4 e 5 cod. civ.
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