Ho sottoscritto una transazione, ma non so se la controparte l’abbia a sua volta sottoscritta. Cambia qualcosa se l’atto fosse stato registrato?
L’atto allegato è un atto di transazione con il quale le parti intendono, alle condizioni in esso indicate, evitare un contenzioso sull’applicabilità o meno, nei loro rapporti, di un accordo aziendale (quello sulla viabilità ordinaria della rete di distribuzione della casa madre).
Se il contenzioso oggi in corso avesse ad oggetto proprio l’applicabilità di questo accordo aziendale, allora si può ipotizzare che:
- la controparte non era in passato d’accordo con le condizioni contenute nell’atto di transazione (che doveva invece evitare quel contenzioso);
- la controparte, rinviandole il testo dell’atto di transazione, ha forse cambiato opinione e intende porre fine al contenzioso alle condizioni (che forse oggi gradisce) contenute in quell’atto (la transazione infatti, oltre che evitare una lite, può anche farla cessare una volta che sia iniziata).
In ogni caso, consiglio di richiedere alla controparte di chiarire a quale scopo vi sia stato inviato l’atto di transazione affinché le posizioni di ambedue le parti siano trasparenti e non opache.
Tenga conto che la registrazione dell’atto ha lo scopo principale di dare una data certa agli atti e dimostrare, in questo modo, la loro esistenza.
Nel caso in cui l’atto di transazione fosse stato registrato vorrebbe dire che la controparte lo ha sottoscritto e, quindi, ne ha accettato ogni condizione a far tempo sicuramente dalla data di registrazione.
Nel caso in cui l’atto, invece, non risultasse registrato si può ipotizzare che la sua controparte non lo abbia ancora sottoscritto e che forse si riserva di farlo in futuro utilizzandolo oggi per esercitare una pressione nei vostri confronti ai fini del contenzioso attualmente in corso.
Naturalmente, se la controparte non avesse ancora sottoscritto la transazione, la vostra società sarebbe sempre in tempo per revocare il suo consenso ad essa (consenso già espresso con la sottoscrizione da parte vostra dell’atto).
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte