Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile Ordinanza 8 aprile 2022 n. 11521
Data udienza 29 marzo 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19467-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE N. (OMISSIS) DI CATANIA (ex A.U.S.L. (OMISSIS)), ASSESSORATO REGIONALE ALLA SALUTE, AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 43/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 17/02/2016 R.G.N. 944/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 dal Consigliere Dott. SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.
RILEVATO
che:
La Corte di Appello di Catania, confermando integralmente la sentenza di primo grado, negava che nei fatti allegati dal lavoratore (OMISSIS), dipendente della USL n. 3 di Catania, fosse ravvisabile un’ipotesi di mobbing verticale (cd. bossing) posto in essere ai suoi danni dal suo diretto superiore, (OMISSIS); conseguentemente, rigettava tutte le domande risarcitorie del (OMISSIS).
Osservava la Corte di appello, per quanto ancora qui rileva, che dall’istruttoria non era emersa alcuna dequalificazione, neppure per effetto dello spostamento del lavoratore tra settori di pari dignita’ (nello specifico, da quello “acque” a quello “farine”), trattandosi di mera redistribuzione di incarichi di analoga natura; ne’ rilevava il fatto che il (OMISSIS) non redigesse le conclusioni dei processi di analisi, non costituendo detto compito proprium delle mansioni affidate, trattandosi piuttosto di un compito semplicemente delegato dal direttore al funzionario piu’ anziano, in virtu’ di una prassi peraltro irregolare; ne’ poteva ravvisarsi mobbing alcuno negli ordini di servizio rivolti a tutti i dipendenti (come il divieto di utilizzare il mezzo proprio per svolgere missioni all’estero) o in missive indirizzate dal direttore (OMISSIS) al Prefetto; ne’ – infine – si potevano considerare vessatori i procedimenti disciplinari attivati nei confronti del ricorrente, derivati da comportamenti irriguardosi del funzionario nei confronti del direttore, suo superiore gerarchico – irrilevante essendo, infine, l’archiviazione di tre su cinque di essi, essendo gli altri due giunti a conclusione Data pubblicazione 08/04/2022 e uno di essi essendosi altresi’ tradotto in un processo penale, conclusosi con condanna del (OMISSIS).
In via piu’ generale, condividendo la sentenza di prime cure la Corte territoriale ha escluso tanto condotte datoriali emulative, pretestuose, persecutorie o tendenti all’emarginazione del lavoratore quanto una “sudditanza/sottomissione” del lavoratore rispetto al direttore; anzi, dall’istruttoria era emerso che il conflitto personale tra il (OMISSIS) ed il suo superiore gerarchico in un’occasione era sfociato in un’aggressione del primo ai danni del secondo. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, affidandolo a cinque motivi, il lavoratore.
Resiste con controricorso il direttore (OMISSIS), insistendo per il rigetto del ricorso.
Le altre parti sono rimaste intimate.
Ricorrente e controricorrente hanno depositato memorie.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta – relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione dell’articolo 2103 c.c., articoli 1218 e 2697 c.c., del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 52, per mancato riconoscimento del demansionamento – e dei conseguenziali diritti risarcitori – a cagione di una non corretta lettura ed interpretazione del materiale probatorio.
2. Con il secondo mezzo viene dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nonche’ la violazione dell’articolo 111 Cost., comma 6, articolo 2103 c.c., Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 52, articoli 112, 115 e 116 c.p.c in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Viene nello specifico censurata l’irriducibile contraddittorieta’ della sentenza in relazione al dedotto svotamento delle mansioni del ricorrente a seguito del trasferimento da un settore ad un altro.
3. Con il terzo motivo, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce la falsa applicazione dell’articolo 32 Cost., articoli 2087, 1218, 1228 e 2049 c.c..
Viene rappresentato che le norme innanzi indicate sarebbero state tutte falsamente applicate in quanto nelle condotte allegate fin dal ricorso introduttivo sarebbero state ravvisabili condotte datoriali vessatorie e consistenti in ipotesi di mobbing.
4. Con il quarto motivo si lamenta, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c. con riferimento all’articolo 2087 c.c., censurandosi errores in procedendo consistiti in omessa valutazione di prove documentali tempestivamente prodotte al fine di dimostrare le denunciate condotte mobbizzanti.
5. Con il quinto motivo, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, viene censurato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, con violazione degli articoli 112, 115, 116 c.p.c. e articolo 111 Cost., comma 6, con riferimento all’articolo 2087 c.c.. Con tale ultimo mezzo di gravame viene censurata sentenza, per essere solo apparentemente motivata in ordine all’interpretazione dei singoli episodi che, unitariamente considerati, avrebbero dimostrato il mobbing denunciato.
6. In via generale e avuto riguardo a tutti i motivi del ricorso, non puo’ sottacersi come essi siano stati sviluppati sovrapponendo e confondendo in modo indistricabile questioni di fatto e profili Data pubblicazione 08/04/2022 giuridici, il che rende inammissibile il ricorso.
7. Piu’ specificamente, quanto ai singoli motivi: il primo e’ inammissibile perche’, ad onta del richiamo all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in realta’ sollecita una rivalutazione di tutto il materiale probatorio, non consentita in sede di legittimita’; ne’ la ricostruzione della vicenda in punto di fatto e’ sindacabile mediante ricorso per cassazione, neppure attraverso il richiamo all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr., da ultimo e per tutte, Cass. n. 20553/2021).
8. Anche il secondo mezzo e’ inammissibile.
In tema di ricorso per cassazione, infatti, come gia’ in parte innanzi anticipato, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. puo’ muoversi non gia’ per una asserita erronea valutazione del materiale istruttorio da parte del Giudice di merito, ma solo ove si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., ex plurimis, la recentissima Cass. n. 6774/2022).
Nessuna deduzione del genere e’ contenuta nel motivo, di modo che va qui richiamato quanto innanzi gia’ detto al punto 7) in ordine alle doglianze che ridondano tutte in richieste di rivalutazione del materiale probatorio.
E’, poi, del tutto erroneo il richiamo all’articolo 2103 c.c., atteso che in materia di pubblico impiego contrattualizzato si applicano il Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 52 e il principio cd. della equivalenza formale delle mansioni, senza che possa essere valorizzata in alcun modo la professionalita’ in concreto acquisita dal dipendente ed il suo bagaglio professionale, intendendosi qui ribadire la via tracciata, sul punto, da questa S.C. (cfr., fra le tante, Cass. 7106/2014 e Cass. n. 18817/2018).
In breve, ai fini del dedotto demansionamento (lamentato come condotta mobbizzante), il ricorrente avrebbe dovuto dedurre – e non l’ha fatto – di essere stato adibito a compiti non equivalenti sul piano formale a quelli della qualifica di appartenenza.
A tanto si aggiunga che le condotte datoriali, per come apprezzate in sede di merito, nemmeno possono essere ricondotte al paradigma dello svuotamento delle mansioni, come pure viene prospettato, in quanto in realta’ il lavoratore, secondo quanto allegato dallo stesso ricorrente, ha pur sempre lavorato nell’area “acque” e in quella “farine” (v. sopra).
9. Con il terzo motivo, proposto in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ancora una volta, nella sostanza, si torna a chiedere una rivalutazione del materiale istruttorio e, nello specifico, si sostiene che il giudice territoriale avrebbe operato una valutazione atomistica degli episodi dai quali emergerebbe, invece, se congiuntamente valutati, la condotta vessatoria datoriale: valgano anche in proposito le considerazioni gia’ svolte al punto 7 che precede. Ne’ la sentenza impugnata ha violato l’articolo 2087 c.c. la’ dove ha affermato che “… per quanto riguarda lo spostamento (n.d.r. del lavoratore) dal settore acque al settore alimentare, come sopra evidenziato, non puo’ ritenersi che vi sia stato un demansionamento e conseguentemente che abbia avuto una valenza vessatoria”: se e’ vero che in linea astratta, come sostiene il ricorrente, pure comportamenti leciti possono, se del caso, assumere connotati vessatori, nondimeno nel caso in oggetto i giudici di merito hanno positivamente escluso che via stato intento vessatorio, persecutorio od emulativo nelle condotte datoriali per cui e’ causa. Nella pronunzia della Corte territoriale si e’ anzi escluso che le condotte datoriali siano state finalizzate alla mortificazione ed alla emarginazione del lavoratore (cfr. pag. 10, secondo capoverso).
Il motivo di ricorso, dunque, non si confronta con il decisum e con la ratio decidendi principale della sentenza, di modo che anch’esso non puo’ essere accolto.
Ci si riporta alle osservazioni gia’ innanzi esposte, quanto agli ulteriori argomenti spesi nel motivo, con riferimento alle condotte datoriali delle quali ancora una volta il ricorrente chiede una rivisitazione nel merito mediante rilettura del materiale istruttorio.
9. Con il quarto motivo, attraverso l’evocazione di un preteso error in procedendo, viene lamentando la mancata valutazione di prove documentali.
Anche tale motivo, lungi dal costituire una effettiva denuncia di error in procedendo ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, e’ inammissibile per i motivi gia’ innanzi esposti, traducendosi in una richiesta di nuova valutazione del merito della controversia.
10. Con il quinto motivo, come innanzi esposto, si censura la sentenza in quanto recante motivazione solo apparente.
Al riguardo, precisato che ricorre il vizio di motivazione apparente, denunziabile in sede di legittimita’ ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 quando essa, benche’ graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perche’ recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le piu’ varie, ipotetiche, congetture (cfr. fra le piu’ recenti Cass. n. 6774/2022), va da subito evidenziato come la sentenza di merito non sia affetta da detto vizio.
La decisione resa in appello – come gia’ detto – esclude il mobbing sulla base dell’argomentato rilievo del difetto di prova di volonta’ o idoneita’ persecutoria nelle condotte datoriali.
A tal riguardo devesi evidenziare che e’ proprio l’elemento psicologico dell’intento persecutorio a segnare il tratto distintivo tra le ipotesi di mera dequalificazione e quelle di mobbing in cui, sul piano strutturale, la dequalificazione costituisce solo il momento oggettivo dell’illecito datoriale, che va corroborato, sul piano soggettivo, da una volonta’ datoriale persecutoria.
Tale passaggio argomentativo della pronunzia di appello, gia’ da solo sufficiente a radicare le ragioni del rigetto, non e’ stato toccata da alcuna censura, sicche’ neppure il quinto motive di ricorso e’ meritevole di accoglimento.
11. Conclusivamente il ricorso e’ inammissibile.
12. Le spese di lite spettanti al controricorrente seguono la soccombenza del (OMISSIS); non e’ dovuta pronuncia sulle spese riguardo alle altre parti, che non hanno svolto attivita’ difensiva.
13. Sussistono i presupposti processuali per mero raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a pagare in favore del controricorrente le spese del giudizio di legittimita’, spese che liquida in Euro 10.000,00 per compensi professionali e in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, del da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.