La banca che paga un assegno a persona diversa non risarcisce se l’ha identificata con un documento.
Quando si deve effettuare un pagamento a una persona a distanza, è più prudente eseguire un bonifico bancario. In tal caso, c’è la certezza che il denaro arrivi all’effettivo destinatario. Inoltre, questi avrà la prova immediata dell’avvenuto adempimento grazie al numero di CRO.
Chi invece preferisce spedire un assegno si sottopone al rischio che questo vada smarrito. Ebbene, in un’ipotesi del genere, che succede se la banca paga l’assegno a persona diversa?
Secondo la Cassazione [1], la banca che paga un assegno a persona diversa dal titolare non risarcisce se l’ha identificata con un documento. Infatti l’obbligo di procedere alla verifica della clientela mediante il ricorso a pubblici registri o elenchi è previsto solo per le persone giuridiche.
La Suprema Corte ha ricordato che la spedizione di un assegno, anche se non trasferibile, per posta ordinaria giustifica l’affermazione del concorso di colpa del mittente in caso di sottrazione e riscossione da parte di un soggetto non legittimato.
Ciò non toglie che l’abusivo incasso di un assegno da parte di una persona che non è il legittimo possessore del titolo e si presenta allo sportello esibendo documenti contraffatti, anche se apparentemente corrispondenti al nominativo del beneficiario, possa dar luogo alla responsabilità della banca che non ha svolto i dovuti controlli: lo ha affermato una recentissima sentenza della Corte di Cassazione [2]. Per maggiori informazioni leggi “Assegno pagato a persona diversa: la banca è responsabile?“.
note
[1] Cass. ord. n. 3649/2021.
[2] Cass. ord. n. 13969 del 03.05.2022.