Applicazione della disciplina sul condono edilizio e sull’ultimazione delle opere: l’esecuzione del “rustico”.
Indice
- 1 La nozione di opera ultimata ai fini della fruibilità del condono presuppone lo stato di “rustico” della stessa
- 2 Condono piscina natatoria
- 3 La definitività del rustico, ai fini della valutazione della domanda di condono presuppone la tamponatura dell’edificio
- 4 Il concetto di ultimazione dei lavori è riferito all’esecuzione del rustico che presuppone l’intervenuto completamento delle tamponature esterne
- 5 Ultimazione delle opere edilizie e condono edilizio
- 6 Condizioni e presupposti per la sanabilità delle opere abusivamente realizzate
- 7 Ai fini dell’applicabilità della disciplina sul condono edilizio l’ultimazione delle opere cui bisogna far riferimento coincide con l’esecuzione del rustico
- 8 Ultimazione dell’opera per la sanatoria
La nozione di opera ultimata ai fini della fruibilità del condono presuppone lo stato di “rustico” della stessa
La nozione di opera ultimata ai fini della fruibilità del condono presuppone lo stato di “rustico” della stessa, termine con il quale si intende che essa è completa di tutte le strutture essenziali, necessariamente comprensiva della copertura e delle tamponature esterne, che realizzano in concreto i volumi, rendendoli individuabili e esattamente calcolabili ancorché mancante delle finiture (infissi, pavimentazione, tramezzature interne).
Consiglio di Stato sez. II, 15/02/2021, n.1403
Condono piscina natatoria
Una piscina natatoria, priva di copertura e rivestimento, e quindi essenzialmente equiparabile ad un mero scavo, inutilizzabile ai fini della balneazione, non può accedere al condono in quanto sono applicabili i principi, affermatisi in relazione alla copertura di manufatti destinati a civile abitazione, che affermano la legittimità della concessione del condono esclusivamente per rustici di cui sia stata completata la copertura e il tamponamento dei muri perimetrali.
Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, Sentenza, 23 marzo 2022, n. 10002
La definitività del rustico, ai fini della valutazione della domanda di condono presuppone la tamponatura dell’edificio
Ai fini della valutazione della domanda di condono edilizio ex l. n. 326/2003, la definitività del rustico necessariamente implica la tamponatura dell’edificio stesso, con conseguente non sanabilità di quelle opere, ove manchino in tutto o in parte i muri di tamponamento.
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 04/01/2021, n.11
Il concetto di ultimazione dei lavori è riferito all’esecuzione del rustico che presuppone l’intervenuto completamento delle tamponature esterne
Nel condono edilizio, il concetto di ultimazione dei lavori è riferito all’esecuzione del rustico che presuppone, in particolare, l’intervenuto completamento delle tamponature esterne, che determinano l’isolamento dell’immobile dalle intemperie.
Consiglio di Stato sez. II, 29/07/2020, n.4816
Ultimazione delle opere edilizie e condono edilizio
La nozione di ultimazione delle opere edilizie, cui occorre far riferimento ai fini dell’applicabilità della disciplina sul condono edilizio, coincide con l’esecuzione del rustico, da intendersi come muratura priva di rifiniture.
T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. II, 20/07/2020, n.614
Condizioni e presupposti per la sanabilità delle opere abusivamente realizzate
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 25, l. n. 326/2003, per la sanabilità delle opere abusivamente realizzate è necessario che le stesse siano state ultimate entro la data del 31 marzo 2003; a tal proposito, l’art. 31 della l. n. 47/1985 – che si applica giusta il rinvio alle disposizioni di cui ai capi IV e V della l. 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall’art. 39, l. 23 dicembre 1994 n. 724 e succ. mm. e ii. – ha cura di precisare, in riferimento alle opere destinate alla residenza, che si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura.
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VIII, 07/05/2020, n.1655
Ai fini dell’applicabilità della disciplina sul condono edilizio l’ultimazione delle opere cui bisogna far riferimento coincide con l’esecuzione del rustico
Ai fini dell’applicabilità della disciplina sul condono edilizio, l’ultimazione delle opere coincide con l’esecuzione del c.d. “rustico”, da intendersi come muratura priva di rifinitura ossia “al grezzo” che comprenda tutte le tamponature ed il completamento della copertura del manufatto.
Consiglio di Stato sez. II, 24/04/2020, n.2615
Ultimazione dell’opera per la sanatoria
La realizzazione al rustico del manufatto, rilevante ai fini dell’assoggettabilità temporale dello stesso al condono, comporta il necessario completamento della copertura e il tamponamento dei muri perimetrali.
Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, Sentenza 6 maggio 2020, n. 13641
In tema di condono edilizio, la nozione di ultimazione dell’opera cui fare riferimento ai fini dell’applicabilità della relativa disciplina è quella dettata dall’art. 31, comma 2, L. 20 febbraio 1985, n. 47 cui rinvia l’art. 32, comma 25, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, sicché era necessario che entro il termine del 31 marzo 2003 fosse stato eseguito il rustico e completata la copertura. (Nella specie, non erano state ancora eseguite le opere di tamponatura esterna).
Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, Sentenza 18 luglio 2007, n. 28515