TRIBUNALE DI CASSINO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Maria Rosaria Ciuffi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3601 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2019, posta in decisione all’udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 13.12.2021 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
M.V., (C.F. (…)) rappresentato e difeso dall’avv. …(C.F. (…)), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in…, n…, giusta delega in calce all’atto di citazione in opposizione a precetto
OPPONENTE
E
C.A.L., (C.F. (…)) rappresentata e difesa dall’avv. …(C.F. (…)) e dall’avv. …(C.F. (…)), ed elettivamente domiciliata in.., presso il loro studio, giusta delega in calce all’atto di precetto
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con atto notificato in data 8.10.2019, M.V. proponeva opposizione avverso il precetto notificato da C.A.L. in data 28 settembre 2019, che gli intimava il pagamento della somma di euro 8.102,82, oltre interessi legali fino al saldo e spese, sulla base del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Cassino in data 5 luglio 2006, come confermato dalla sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 492/2019 del 16 aprile 2019 con cui si stabiliva in favore della seconda l’assegno di mantenimento dovuto dal primo per i tre figli di importo mensile di € 1.000,00 oltre al pagamento delle spese straordinarie scolastiche, sanitarie e ludiche nella misura della metà.
Contestava parte opponente l’inesistenza del titolo esecutivo talchè la sentenza definitiva n. 492/2019 notificata in uno all’atto di precetto sarebbe stata priva della formula esecutiva, l’erronea determinazione della somma pretesa a titolo di rivalutazione monetaria essendo intervenuta prescrizione del diritto di credito per il periodo che va dal luglio 2006 a novembre 2012 e l’erroneo adeguamento dell’assegno di mantenimento da effettuare al mese di luglio del 2007 in luogo del mese di luglio del 2006. Contestava, infine la nullità dell’atto di precetto per mancata indicazione del Tribunale competente.
La signora C.A.L. si costituiva in giudizio contestando le avverse deduzioni ed evidenziando la legittimità dell’azione esecutiva intrapresa e la correttezza delle somme richieste.
Fissata l’udienza di comparizione delle parti per rispondere sull’istanza di sospensione dell’esecuzione di cui al precetto di causa, l’istanza veniva rigettata, giusta ordinanza resa in data 14.02.2020 e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All’udienza del 13.12.2021, veniva, quindi, trattenuta in decisione.
L’opposizione è infondata e, pertanto, deve essere respinta. La mancata apposizione della formula esecutiva alla sentenza n. 492/2019 notificata in uno all’atto di precetto opposto non costituisce causa di inesistenza del titolo esecutivo. Come noto, la mancanza della formula esecutiva sulla copia del titolo esecutivo notificato al debitore determina una irregolarità che deve essere denunciata nelle forme e nei termini dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 c.p.c.; tuttavia il debitore opponente non può limitarsi a dedurre l’irregolarità formale in sé considerata, come accaduto nel caso che occupa, ma deve tassativamente indicare quale pregiudizio abbia subito a causa della lamentata irregolarità, diversamente l’opposizione proposta è inammissibile. Cfr Cass. Civ. n. 3967 del 12.02.2019. Nel caso di specie l’atto di precetto opposto poggia sulla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. …/2019 pronunciata dal Tribunale di Cassino in composizione Collegiale nel giudizio rubricato al numero di r.g. …/2015 che ha confermato le statuizioni economiche assunte dai coniugi con il ricorso congiunto per separazione consensuale e cristallizzate nel decreto di omologa reso nel giudizio r.g. …/2006 cron. ../2006 che è stato notificato all’opponente in forma esecutiva.
Analogamente non può essere accolta l’eccezione di nullità dell’atto di precetto per mancata indicazione del Tribunale competente. L’art. 480 c.p.c., ultimo comma, richiama l’art. 125 c.p.c. disponendo, infatti, che: “Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell’art. 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti”. La mancata indicazione, nell’atto di precetto, dell’ufficio giudiziario davanti al quale si potrà svolgere l’esecuzione forzata, da sola, non crea incertezze sull’individuazione del giudice competente all’esecuzione e non comporta, pertanto, la nullità del precetto. Secondo la Corte di Cassazione l’indicazione dell’ufficio giudiziario nell’atto di precetto non comporta la nullità dello stesso: ” L’art. 480 c.p.c., che regola la forma del precetto, non prescrive che in esso siano indicati l’ufficio giudiziario davanti alquale si svolgerà la procedura esecutiva e la forma di esecuzione (mobiliare o immobiliare), della quale il creditore intimamente ritenga di avvalersi”. (Cfr. Corte di Cassazione sent. 1229/1992.
Nemmeno può essere accolta l’eccezione di intervenuta prescrizione delle somme inerenti il periodo luglio 2006 – novembre 2012.
ll diritto a percepire gli importi relativi alla rivalutazione monetaria dell’assegno periodico di mantenimento (adeguamento ISTAT) si prescrive nel termine di cinque anni dalla singola scadenza di pagamento.
Questo principio è stato ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione : “in tema di separazione dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il diritto alla corresponsione dell’assegno di mantenimento, in quanto avente ad oggetto più prestazioni autonome, distinte e periodiche, si prescrive non a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della pronuncia della sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, bensì dalle singole scadenze di pagamento, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l’interesse del creditore a ciascun adempimento” (Cass., 4 aprile 2005, n. 6975; Cass., 5 novembre 2009, n. 23462).
Parte opposta ha depositato in atti nota inviata via pec, del 14.05.2015 nella quale l’avvocato della creditrice richiede, per il tramite del proprio difensore, al debitore il pagamento della rivalutazione monetaria maturata dal luglio 2010. L’effetto interruttivo della prescrizione della richiamata nota, inviata a mezzo pec dall’avvocato della creditrice, è confermato da una recente ordinanza della Cassazione, n. 20099/2019 che così dispone “… anche la diffida inviata dall’avvocato del creditore all’avvocato del debitore può interrompere la prescrizione atteso che l’avvocato può essere considerato rappresentante del debitore per aver fatto valere in via stragiudiziale le ragioni del suo assistito”.
La decorrenza della rivalutazione dell’assegno di mantenimento dal luglio 2006 è conforme alle previsioni dell’ordinanza di correzione datata 16.08.2019 della sentenza n. …/2019, nella quale è espressamente previsto che l’assegno di mantenimento di Euro 1.000,00 mensili posto a carico del sig. V.M. sia maggiorato degli adeguamenti Istat calcolati dal luglio 2006. Pertanto, nessuna diversa decorrenza, né diversa modalità di calcolo può essere ipotizzata per l’adeguamento dell’assegno di mantenimento statuito a carico dell’opponente.
All’esito delle suddette considerazioni e valutazioni dei fatti di causa, deve essere, pertanto, respinta l’opposizione e confermata la somma precettata.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla domanda così provvede:
a) respinge l’opposizione a precetto;
b) condanna il sig. V.M. a rifondere, nei confronti di C.A.L., spese e competenze di giudizio che si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 in complessivi Euro 2.738,00 oltre Iva e CPA come per legge.
c) Dispone l’attribuzione delle spese e competenze di giudizio, come liquidate al punto che precede, in favore degli avvocati …e…procuratori antistatari per fattane dichiarazione e richiesta.
Conclusione
Così deciso in Cassino, il 20 aprile 2022.
Depositata in Cancelleria il 21 aprile 2022.