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Come si impugna un testamento?

3 Settembre 2022 | Autore:
Come si impugna un testamento?

In quali casi e con quale procedura si possono invalidare le disposizioni testamentarie di una persona.

Recentemente è morto un tuo zio, vedovo senza figli. Tu e i tuoi cugini pensavate di esserne gli eredi, anche perché eravate molto legati a questo parente e a turno gli facevate compagnia. Invece, con grande sorpresa, avete saputo che il vostro congiunto ha lasciato tutte le sue sostanze a una persona che si occupava della gestione della sua casa. Vi sembra strano che egli abbia preso questa decisione, superando l’affetto sincero che lo legava ai nipoti; sospettate quindi che il suo testamento sia stato scritto in un momento in cui non ragionava a causa della malattia che lo affliggeva. Vorreste quindi rivolgervi al giudice per farlo invalidare. Come procedere? Questo articolo fa al caso vostro: spiegheremo infatti come si impugna un testamento. In particolare, vedremo quali sono le varie ipotesi di invalidità, chi è legittimato all’impugnazione, l’azione da intraprendere e i termini per farlo.

In quali casi un testamento può essere impugnato?

Un testamento, ricorrendo le condizioni che tra poco vedremo, può essere impugnato sia nel caso che si tratti di un testamento olografo (cioè scritto direttamente dal testatore e poi da lui conservato), sia nel caso in cui sia stato affidato a un notaio (testamento pubblico o segreto).

È possibile rivolgersi al giudice per far invalidare un testamento, o singole disposizioni in esso contenute, in due differenti ipotesi:

  • qualora esso sia nullo. La nullità deriva da vizi (cioè difetti) particolarmente gravi; essa rende il testamento radicalmente invalido e non idoneo a produrre effetti, salvo alcune eccezioni;
  • se esso è annullabile. Tale situazione si verifica in presenza di vizi del testamento che la legge considera di minore gravità; per questo motivo esso spiega i suoi effetti finché non viene annullato.

Vediamo nel dettaglio le due situazioni sopra descritte.

Quando un testamento è nullo?

I casi di nullità di un testamento sono tassativamente previsti dalla legge. Essi possono derivare da vizi formali oppure dalla sostanza del documento.

Il testamento è nullo per vizi formali nei seguenti casi:

  • se, trattandosi di testamento olografo [1], non è stato scritto dal testatore di proprio pugno. La nullità sussiste quando il documento è stato redatto da altri (anche se dettato dall’interessato) o quando è stato compilato con mezzi meccanici. In caso di testamento redatto a mano, chi lo impugna deve dimostrare che a farlo è stata una persona diversa dal presunto testatore. A tal fine si ricorre, di solito, alla nomina di un perito che confronta la grafia del defunto con quella presente nel documento;
  • se manca la firma del testatore;
  • se manca la forma scritta. Sono nulle le disposizioni di ultima volontà confidate a una persona (anche se si tratta di un avvocato o di un notaio), oppure registrate in formato audio o video.

Vi è nullità del testamento per vizi attinenti alla sostanza nelle seguenti ipotesi:

  • se il testamento è stato fatto in esecuzione di un patto successorio [2], vietato dalla legge. il principio è che ognuno, finché è in vita, deve essere libero di decidere a chi lasciare i propri beni; di conseguenza, sono nulli gli accordi – detti patti successori – con i quali ci si impegna a fare testamento in favore di una o più persone. Tale nullità riguarda anche le disposizioni testamentarie fatte in esecuzione dell’accordo;
  • se il testamento è stato effettuato a condizione che il testatore fosse a sua volta destinatario di una disposizione testamentaria da parte dell’erede o del legatario (condizione di reciprocità) [3]. Ad esempio: «Lascio metà del mio patrimonio a Luigi a condizione che egli mi indichi come erede nel suo testamento»;
  • in caso di testamento reciproco [4], che ricorre quando, nel medesimo atto, due persone dispongono l’una in favore dell’altra;
  • se si tratta di testamento congiuntivo [5], quando due soggetti manifestano le proprie ultime volontà in un unico documento. Si pensi al caso di due coniugi che, avendo beni in comune, ne dispongano insieme, con un unico atto. Essendo ciò espressamente vietato dalla legge, siffatto testamento sarebbe nullo;
  • quando il testatore ha rimesso all’arbitrio di una terza persona la designazione dell’erede o del legatario, oppure della quota di eredità [6]. Ad esempio: «Lascio la casa di campagna alla persona che sarà scelta da mio figlio Renato»;
  • quando il testatore ha rimesso la determinazione del bene formante oggetto del legato all’arbitrio di un terzo o dell’erede che deve darvi esecuzione (detto onerato) [7]. Ecco un esempio: «Lascio a Luisa un bene di mia proprietà, che sarà scelto da Ennio»;
  • quando il testamento è fatto a favore di una persona incerta, ossia non determinata né determinabile in base a precisi criteri [8];
  • se il testamento stabilisce disposizioni a favore dell’anima [9], esse sono nulle se non contengono l’indicazione della somma di denaro o dei beni da utilizzare a tale scopo. Queste disposizioni sono finalizzate al suffragio dell’anima del testatore: ad esempio la destinazione di una somma di denaro alla celebrazione di alcune Messe o alla beneficenza; il legato di un immobile in favore di un ente benefico o di una parrocchia, etc.;
  • se l’atto contiene disposizioni fatte in favore di persona incapace a ricevere [10].

Altre cause di nullità si verificano in caso di illiceità del contenuto del testamento. Le ipotesi sono due:

  • motivo illecito. Il motivo è la ragione per la quale il testatore ha disposto in un certo modo; esso è illecito quando è contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume. Ad esempio: «Istituisco mio erede Gianni perché faccia vincere un concorso a mio figlio». Per rendere nullo il testamento occorre che il motivo risulti dall’atto e sia il solo che ha determinato il testatore a disporre [11];
  • onere impossibile o illecito. L’onere è un obbligo che il testatore pone a carico di un erede o di un legatario. Nel caso in cui esso sia impossibile («Lascio a Marco la mia casa con l’onere che si trasferisca sulla Luna») o illecito («Istituisco mio erede Gino purché uccida mia moglie») si considera come non apposto. Se, però, esso costituisce l’unico motivo che ha determinato il testatore a disporre, la disposizione è nulla [12].

La nullità di una singola clausola non determina quella dell’intero testamento (principio di conservazione), a meno che il giudice non la ritenga di rilevanza tale che, senza di essa, il testatore non avrebbe disposto nulla.

Quando un testamento è annullabile?

I vizi del testamento che la legge non considera come cause di nullità lo rendono annullabile.

Le principali cause di annullabilità sono riconducibili a due categorie:

  • l’incapacità di intendere e di volere del testatore [13];
  • una volontà del testatore inesistente o viziata [14].

Per quanto riguarda l’incapacità di intendere e di volere del testatore, possono verificarsi due ipotesi:

  • il testatore era incapace di agire. In questo caso il soggetto, a causa delle sue particolari condizioni mentali, è stato interdetto e privato della capacità di porre in essere atti giuridici.  Questo comporta che l’impugnazione di un eventuale testamento avrebbe esito scontato, perché lo stato di incapacità del testatore sarebbe agevolmente dimostrabile con il provvedimento d’interdizione;
  • il testatore era incapace di intendere e di volere in modo permanente, ma tale sua condizione non era stata ufficialmente riconosciuta; oppure egli, al momento della redazione dell’atto, era temporaneamente incapace. In questa ipotesi, se si impugna il testamento, occorre dimostrare tale stato di incapacità. Questo può essere fatto mediante la produzione di documentazione medica e il ricorso, se ve ne sono, a testimoni (che, ad esempio, potrebbero aver visto il testatore in stato confusionale, ubriaco o sotto l’effetto di farmaci o stupefacenti il giorno in cui è stato redatto il testamento).

Riguardo ai vizi che possono incidere sulla volontà del testatore, essi sono riconducibili a tre ipotesi:

  • l’errore. In questo caso, ci si rappresenta una situazione non corrispondente a quella reale. Si pensi al caso di chi fa testamento in favore di un soggetto scambiandolo per un vecchio amico che non vede da tempo;
  • la violenza. Essa può attuarsi mediante una vera e propria costrizione fisica o ricorrendo a minacce (violenza morale). In entrambi i casi il testatore, pur non volendo disporre in favore di una data persona, è costretto a farlo;
  • il dolo. In questo caso, la volontà del testatore si forma a seguito di un inganno ordito ai suoi danni (ad esempio, decide di fare testamento in favore di un parente perché quest’ultimo riesce a convincerlo che il suo unico figlio è morto).

Possono dar luogo ad annullabilità anche le irregolarità formali del testamento, che la legge non considera come cause di nullità.

Come impugnare un testamento?

Vediamo, ora, come si impugna un testamento. La relativa azione può essere intrapresa da chi vi abbia interesse, cioè da chiunque, in assenza di esso o di una singola disposizione testamentaria, potrebbe vantare diritti sul patrimonio del defunto.

Quanto ai termini di prescrizione dell’azione, vale a dire il periodo di tempo entro il quale può essere fatta l’impugnazione, occorre distinguere secondo i casi. Infatti, mentre l’azione di nullità è imprescrittibile e può quindi essere esercitata senza limiti di tempo, quella finalizzata all’annullamento è soggetta al termine di cinque anni dalla data in cui il testamento ha avuto esecuzione [15]. Con questa espressione si intende il compimento di atti finalizzati a realizzare la volontà del defunto, come ad esempio l’immissione degli eredi nel possesso dei beni di quest’ultimo.

In caso di annullabilità del testamento per errore, violenza o dolo, il termine decorre però dalla data in cui si è venuti a conoscenza del vizio della volontà del testatore [16].

Per ottenere la dichiarazione di nullità o l’annullamento del testamento, o di singole disposizioni in esso contenute, occorre intraprendere una causa davanti al tribunale, con l’assistenza di un avvocato. La controparte sarà la persona che in esso risulta essere erede o legatario.

Nel corso del giudizio, bisogna dimostrare la sussistenza delle circostanze che determinano la nullità o l’annullabilità: come abbiamo visto a proposito delle singole ipotesi di invalidità, secondo la prova che si deve fornire si può ricorrere a testimoni, certificati medici, perizie calligrafiche, consulenze di specialisti.

Anche il testamento affidato a un notaio può essere impugnato. Infatti, può verificarsi, sia pure raramente, che il professionista dimentichi di firmare l’atto o di farlo firmare al testatore o che incorra in errori formali. Può, inoltre, accadere che l’autore del testamento sia stato indotto a farlo da errore, violenza o dolo senza che il notaio ne sia a conoscenza.

Se, invece, il professionista ha deliberatamente falsificato la volontà del testatore, riportando nell’atto un contenuto diverso da quello che gli è stato riferito, per impugnare il testamento occorre avvalersi di una particolare procedura denominata querela di falso [17]. Va detto, però, che una simile ipotesi è altamente improbabile, perché le sanzioni a carico del professionista, che è un pubblico ufficiale, sarebbero molto gravi.


note

[1] Art. 602 cod. civ.

[2] Art. 458 cod. civ.

[3] Art. 635 cod. civ.

[4] Art. 589 cod. civ.

[5] Art. 589 cod. civ.

[6] Art. 631, co. 1, cod. civ.

[7] Art. 632, co. 1, cod. civ.

[8] Art. 628 cod. civ.

[9] Art. 629, co. 1, cod. civ.

[10] Art. 596 e seguenti cod. civ.

[11] Art. 626 cod. civ.

[12] Art. 647 ultimo co. cod. civ.

[13] Art. 591 cod. civ.

[14] Art. 624 cod. civ.

[15] Art. 606, co. 2, cod. civ.

[16] Art. 624 cod. civ.

[17] Art. 221 e seguenti cod. civ.


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