Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile Ordinanza 14 aprile 2022 n. 12280
Data udienza 9 marzo 2022
LAVORO ED OCCUPAZIONE – MOBBINGREPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6718-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 185/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 19/01/2016 R.G.N. 140/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2022 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.
RILEVATO
– che con sentenza del 19 gennaio 2016, la Corte d’Appello di Perugia confermava la decisione del Tribunale di Terni e rigettava la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti della Azienda USL Umbria n. 2 avente ad oggetto la condanna della stessa al risarcimento in favore dell’istante, primario del Servizio di Igiene Mentale costretto al prepensionamento in ragione del mobbing sofferto, del relativo danno nelle sua componente patrimoniale (pensionamento anticipato, mancato compenso da Coordinatore del Dipartimento, differenziale tra pensione percepita e quella corrispondente alla massima anzianita’ contributiva, differenziale relativo al TFR) e non patrimoniale (danno biologico e morale, danno all’immagine);
– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto inconfigurabile nella specie il lamentato mobbing, non ravvisandosi un intento persecutorio nei confronti dello (OMISSIS), che si era trovato a dirigere la struttura sanitaria affidatagli in condizioni difficili ma preesistenti all’assunzione dell’incarico, quanto un favor nei confronti di altro medico, che, a fronte della rinuncia all’incarico cui lo (OMISSIS) si vedeva costretto in ragione delle condizioni in cui si trovava ad operare, era subentrato nella responsabilita’ della struttura affidata allo (OMISSIS), a sua volta incaricato della Direzione di altra unita’ semplice qualificata come estranea all’istituendo Dipartimento di Salute Pubblica, e, a motivo di quella nomina, in virtu’ della quale il predetto medico veniva a porsi come il sanitario con maggiori titoli nell’ambito delle unita’ semplici destinate a essere ricomprese nell’istituendo Dipartimento, investito delle funzioni di Coordinatore dello stesso;
– che per la cassazione di tale decisione ricorre lo (OMISSIS), affidando l’impugnazione di due motivi, cui resiste, con controricorso, l’Azienda USL Umbria n. 2.
CONSIDERATO
– che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 2, 3, 32 Cost. e articolo 35 Cost., comma 2, nonche’ degli artt., 2087, 2043 e 2049 c.c., imputa alla Corte territoriale la parzialita’ della considerazione degli aspetti fattuali della vicenda cui, a detta del ricorrente, andrebbe ricondotto, inficiandolo, il giudizio di incompatibilita’ tra la vicenda stessa e l’istituto del mobbing;
– che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente imputa alla Corte territoriale la valorizzazione di situazioni di fatto pregresse inidonee a porsi come parametro per la valutazione del carattere pregiudizievole della condotta datoriale;
– che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi inammissibili, atteso che le censure mosse dal ricorrente non valgono ad inficiare il percorso logico che sorregge la pronunzia della Corte territoriale la quale, muovendo dalla condizione originaria della struttura diretta dal ricorrente, che appare in questo contesto opportunamente valorizzata, rilegge, del tutto plausibilmente, la sequenza comprendente le dimissioni del ricorrente dalla struttura a suo tempo diretta, l’assegnazione ad altra, la collocazione di questa al di fuori del perimetro dell’istituendo Dipartimento, l’attribuzione al subentrante dell’incarico di coordinatore del Dipartimento opportunamente riorganizzato in termini tali per cui deve considerarsi un insieme di decisioni non assunte contro il ricorrente e cosi’ del tutto scevre di quel carattere persecutorio che, viceversa, connota l’istituto del mobbing;
– che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.