Acquisto con la finanziaria: se il bene non è stato consegnato


Credito al consumo: quando il consumatore ha ragione e non deve restituire il debito.
Hai acquistato, di recente, un bene (un’auto, un frullatore, un’aspirapolvere) o un servizio (una serie di massaggi) facendo ricorso al prestito di una finanziaria? Per qualche ragione il bene o il servizio non ti è stato più consegnato o ti è stato dato con qualità diverse da quelle prospettate? Leggi bene questo articolo.
In caso di credito al consumo,la finanziaria non può agire contro l’acquirente del bene finanziato se questo non è stata mai consegnata.
In una vicenda giudiziaria, le parti – una finanziaria e l’acquirente di un’auto – sono finiti in tribunale perché la prima voleva il pagamento delle rate nonostante l’auto non fosse stata mai consegnata, rivendicando l’autonomia del contratto di credito al consumo rispetto invece all’atto di acquisto con il venditore del bene. Una cosa sarebbe il contratto di prestito – sosteneva la finanziaria – e un’altra il contratto di vendita.
Il tribunale di Milano nel 2005 decise che la coppia acquirente non era tenuta alla restituzione della somma – versata dalla finanziaria al venditore – mentre nel 2007 la Corte d’appello diede ragione alla finanziaria condannando la coppia al pagamento di 25.530 euro.
La Cassazione, con diversi principi di diritto, ha invece sancito, con una importantissima sentenza di ieri [1] “il collegamento negoziale”tra il contratto di credito al consumo e il contratto di compravendita dell’auto. Risultato pratico: posta l’interdipendenza tra il finanziamento e la vendita, se quest’ultima non va in porto per causa del venditore, la rata della finanziaria non deve essere più pagata dall’acquirente. Che così sarà libero dal debito e potrà strappare i bollettini che gli arrivano a casa o “dirne quattro” alla società di recupero crediti.
Il principio trova applicazione in tanti altri casi che, oggigiorno, coinvolgono frodi ai consumatori. Si pensi ai finanziamenti nei confronti di centri massaggi e palestre che poi chiudono durante il trattamento. E di beni di consumo che, invece, presentano vizi e difetti imputabili al venditore o al produttore che ne impediscono l’utilizzo.
note
[1] Cass. sent. n. 20477 del 29.09.2014.
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