La detrazione è del 19% su un importo massimo di mille euro, valida anche per il contratto preliminare.
Compravendita immobiliare: se acquisti casa attraverso un’agenzia immobiliare, nell’atto di acquisto devono essere indicati [1] i dati dell’agenzia medesima: bisognerà quindi riportare l’indicazione dell’iscrizione al registro imprese nonché l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa. Il mancato rispetto di tale obbligo – cioè l’omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui sopra – comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa e, ai fini dell’imposta di registro, gli immobili trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore [2], vale a dire in base al valore venale (di mercato).
La detrazione fiscale
Nel caso in cui l’acquirente abbia pagato compensi di agenzia, è possibile usufruire di una specifica detrazione d’imposta [3] pari al 19% dei compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare, sempre che l’acquisto riguardi l’abitazione principale: la detrazione è possibile fino a un importo massimo di 1.000 euro per ciascuna annualità. Di fatto, la detrazione non può superare i 190 euro complessivi.
La detrazione può essere fatta valere in dichiarazione dei redditi – con l’indicazione del codice “17” (Spese per intermediazione immobiliare) nella sezione degli oneri e spese del modello Unico o del modello 730 – a fronte di regolare fattura emessa dall’agenzia, da parte di chi acquista un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
La detrazione spetta solo a condizione che l’acquisto dell’immobile sia effettivamente concluso. Tuttavia chi abbia firmato solo il contratto preliminare con l’agenzia, divenendo così obbligatorio il pagamento del compenso all’agente, potrà chiedere il bonus fiscale: in tal caso, per poter usufruire della detrazione è necessario aver regolarmente registrato il compromesso, operazione che va effettuata in termine fisso.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il proprietario o titolare di altro diritto reale o i suoi familiari dimorano abitualmente. Sono considerati familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Nel caso di contitolarità dell’immobile tra più proprietari (tutti cointestatari), la detrazione, nel limite complessivo di 1.000 euro, dovrà essere ripartita tra i comproprietari in ragione della percentuale di proprietà ed inoltre che la possibilità di portare in detrazione detto onere si esaurisce in un unico anno di imposta [4].
Per esempio, nel caso in cui la fattura di vendita sia intestata a un solo proprietario, ma immobile sia in comproprietà, per ottenere la detrazione pro-quota anche al comproprietario che non è indicato nella fattura, sarà necessario integrare il documento annotandovi i dati di quest’ultimo. Nel caso inverso invece (immobile intestato a un solo proprietario, ma fattura cointestata al proprietario e a un’altra persona), per la detrazione dell’intero importo all’unico proprietario è necessario integrare la fattura, annotando che l’onere per l’intermediazione è stato sostenuto interamente da quest’ultimo. Se invece a pagare l’immobile sia un soggetto che non sia l’effettivo proprietario (come nel caso di donazione indiretta), per cui la fattura è intestata esclusivamente a un terzo, le spese per l’intermediazione non potranno essere detratte neanche dal proprietario.
note
[1] A norma dell’art. 35, co. 22, Dl 223 del 4 luglio 2006 (convertito in legge 248/2006).
[2] Ai sensi dell’art. 52, co. 1, T.U.I.R.
[3] Art. 15, comma 1, lettera b-bis) del Tuir (Dpr 917/1986).
[4] Ag. Entrate circolare n. 28/E/2006
La detrazione dovrebbe essere totale senza limitazioni e per qualsiasi immobile compravenduto