Pdf da immagine e non da testo: nullità sanabile per il processo telematico


Processo telematico: è semplice irregolarità e non inammissibilità; si avvicendano le diverse interpretazioni sulle nuove regole.
Non c’è dubbio che la legge sul processo telematico imponga di ricavare il file.pdf (per l’inoltro alla cancelleria) da un file di testo e non da una immagine (ottenuta, per esempio, dalla scansione di un atto stampato in carta tradizionale). Ciò su cui ancora divergono i tribunali è sulle sanzioni che derivano da tale violazione. Perché, a fronte della tesi più rigorosa che parla di inammissibilità dell’atto (leggi “No decreto ingiuntivo telematico se il pdf del ricorso è scansione di un’immagine”), c’è anche chi, come il tribunale di Vercelli [1], invece parla di semplice irregolarità, e quindi di nullità sanabile.
Ciò perché il Decreto sviluppo bis [2] che istituisce il “Processo civile telematico” non commina alcuna sanzione di nullità per il mancato rispetto della forma [3]. Vale al contrario il principio [4] secondo cui la nullità dell’atto va esclusa in caso di raggiungimento dello scopo.
Nullità sanabile
Nessun dubbio che nella specie il pdf non sia regolare: il documento risulta stampato e scansionato, lo rivela la sottoscrizione a mano del difensore al fondo dell’atto oltre che la presenza di rigature nere sui bordi del documento. Ma attenzione: è stata la Cassazione a chiarire che cosa succede nel caso di deposito di un atto attraverso uno strumento non consentito o non previsto (con riferimento al deposito di in un atto effettuato a mezzo di raccomandata cartacea [5]): si configura una irregolarità, al più una nullità sanabile per l’evidente raggiungimento dello scopo.
Nel caso di specie, a fronte della presentazione di un reclamo depositato in via telematica, ma il cui pdf era stato ricavato da una immagine e non da un testo, per quanto irregolare, comunque era stata fissata la prima udienza, sono stati notificati il reclamo e il provvedimento di fissazione dell’udienza alle controparti ed è stato instaurato il giudizio, nel rispetto del principio del contradditorio. Pertanto l’atto aveva ormai raggiunto il suo scopo.
note
[1] Trib. Vercelli, ord. del 4.08.2014.
[2] DL 179/12.
[3] Che pure non può derivare dalle specifiche tecniche della direzione generale dei servizi informativi del ministero della Giustizia le quali non hanno certo natura di fonte primaria.
[4] Ex art. 156 cod. proc. civ.
[5] Cass. sent. n. 5160/09.
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