Dal mio balcone, penetrano delle infiltrazioni d’acqua nell’abitazione del vicino. Non ho risorse per effettuare la riparazione. Commetto reato se non elimino le infiltrazioni?
Il Codice penale punisce all’articolo 677 il proprietario di un edificio o di una costruzione (quindi anche di un singolo appartamento) nel caso in cui l’edificio o la costruzione (anche una singola abitazione) minacci rovina ed egli ometta di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo.
Questo significa che se il proprietario di un appartamento che si trovi in pericolo di crollo non dovesse fare i lavori necessari per evitarlo allora la sua omissione costituirebbe un reato punibile in base all’articolo 677 del Codice penale.
Il reato esiste anche nel caso in cui ci sia un pericolo di crollo o distacco di una singola parte dell’abitazione come può essere l’intonaco, il cornicione, un balcone, una finestra o un muro (così ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 4.779 del 16 maggio 1985).
Il vicino può perciò denunciare il proprietario dell’appartamento confinante per un fatto che costituisce reato nel caso in cui anche una sola parte dell’appartamento (ad esempio il balcone) rischi di crollare e non vengano fatti i lavori necessari ad evitare il crollo.
Lo stesso articolo 677 del Codice penale, al terzo comma, prevede una pena più severa se il rischio di crollo metta in pericolo l’incolumità delle persone.
Se, invece, le infiltrazioni descritte nel suo quesito non mettono a rischio di crollo l’appartamento o anche una singola parte di esso, allora il fatto che non vengano realizzati i lavori necessari non è reato e la questione è solo di tipo civile e non penale.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte