Per quali contratti ci vuole la forma scritta a pena di nullità (ad substantiam) o di prova (ad probationem)?
Se anche la regola generale del nostro ordinamento giuridico pone alle parti la libertà di scegliere la forma da dare al proprio contratto, potendo pertanto scegliere tra una forma verbale, scritta o con esecuzione diretta dell’accordo (un comportamento concludente), esistono delle eccezioni. In alcuni casi infatti la legge stabilisce l’obbligo di una determinata forma. È il caso dei cosiddetti «contratti formali», quelli cioè che vanno stipulati per come imposto dalla legge. La violazione di quest’obbligo comporta, in alcuni casi, la nullità del contratto e in altri casi l’impossibilità di dimostrarne l’esistenza.
Ma quali sono i contratti formali? Quali contratti vanno necessariamente stipulati con atto pubblico o con scrittura privata autenticata? E per quali invece la forma scritta è richiesta a pena di nullità? Di tanto parleremo qui di seguito.
Contratti per i quali la forma scritta è necessaria per la validità
La regola vuole che tutti i contratti siano informali salvo che la legge richieda espressamente una forma particolare. Quindi, il contratto formale è l’eccezione che cade solo laddove sia previsto da una norma; diversamente, le parti sono libere di dare al contratto la forma che preferiscono.
Qui di seguito vedremo quali sono i contratti per i quali è richiesta la forma scritta, in particolare quelli per cui la forma scritta è necessaria per la loro validità. Ciò vuol dire che se il contratto viene stipulato in altro modo, esso è nullo. Si parla, a riguardo, di forma scritta ad substantiam.
La forma scritta può essere di due tipi
- l’atto pubblico (il cosiddetto “rogito notarile”);
- la scrittura privata.
Di seguito, riassumiamo i contratti per cui la legge impone il requisito della forma scritta a pena di nullità.
Partiremo da quelli che possono essere indifferentemente stipulati per atto pubblico o scrittura privata:
- contratti aventi ad oggetto: a) diritti reali su beni immobili (usufrutto, superficie, enfiteusi, servitù prediali, uso, abitazione, anticresi) e che: costituiscano, modifichino, trasferiscano, rinuncino alla comunione sui diritti stessi; costituiscano o rinuncino alla comunione su di essi; b) beni immobili (trasferimento di proprietà, costituzione di comunioni, divisione, rinunzia o scioglimento del contratto);
- contratto di assunzione in prova di un lavoratore;
- vendita di mobili registrati;
- vendita di eredità;
- locazione di immobili;
- subfornitura;
- transazioni relative a rapporti giuridici per cui sono imposti requisiti di forma;
- clausola che prevede un arbitrato: rituale; irrituale solo se relativo a rapporti giuridici per cui è richiesta la forma scritta ai fini della validità;
- cessione di beni ai creditori;
- contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione;
- contratti costitutivi di rendite perpetue o vitalizie (salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato).
Vediamo ora i contratti formali che richiedono necessariamente solo l’atto pubblico:
- atto costituivo di: a) società o associazione con cui si conferisce il godimento di immobili o di altri diritti reali immobiliari per più di 9 anni o indeterminatamente; b) consorzio
- Atto costitutivo di: a) s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l.; b) cooperativa e di mutua assicuratrice; c) associazione o fondazione che deve essere riconosciuta;
- donazione;
- convenzioni matrimoniali.
Contratti per i quali la forma scritta è necessaria per la prova dell’esistenza
Taluni contratti, pur potendo essere conclusi validamente con qualsiasi forma, possono essere provati solo mediante una determinata forma, quasi sempre scritta (cosiddetta forma scritta ad probationem).
Qui dunque la forma non è un elemento essenziale del contratto, bensì un onere richiesto ai fini della dimostrazione dell’avvenuta stipulazione di esso. Senza tale forma scritta il contratto resta valido ma non è possibile azionarlo dinanzi al giudice non potendo essere provata la sua esistenza.
In buona sostanza, in caso di mancata osservanza dei requisiti di forma, la parte che nel processo vuole dimostrare l’esistenza o la portata del contratto risulta svantaggiata, potendosi solo avvalere, come mezzi di prova, della confessione o del giuramento. È invece inammissibile la prova testimoniale, fatto salvo il caso eccezionale in cui il documento scritto comprovante il contratto sia andato smarrito incolpevolmente.
A titolo di esempio, devono essere provati per iscritto i seguenti contratti:
- vendita di azienda;
- assicurazione e riassicurazione;
- agenzia;
- transazione;
- patto di non concorrenza.