Ho acquistato un’auto usata. Dopo un breve periodo, ho iniziato ad avere problemi con il cambio, fino a quando un giorno ho dovuto arrestare il viaggio perché il cambio si è definitivamente rotto. Posso pretendere il cambio nuovo? Il rivenditore può addebitare a me una parte della spesa?
Ad avviso di chi scrive Lei non può pretendere il cambio nuovo, ma un cambio funzionante.
Questo perché Lei ha acquistato un’autovettura usata che si presume abbia le parti meccaniche ed elettroniche normalmente usurate, per via del tempo passato dall’immatricolazione. Infatti, in questi casi, si tiene conto dello stato di usura in cui si trova il bene al momento della vendita tenuto conto dell’anno di immatricolazione e dei chilometri percorsi i quali non possono costituire grave inadempimento del venditore per difetto di conformità del bene venduto (si confronti, Tribunale Roma, sez. III, 05/07/2011, n. 14411).
Con riguardo alla garanzia, se non è stato diversamente previsto dal contratto, questa continuerà a decorrere fino alla scadenza annuale; pertanto, non riprenderà a decorrere da capo. Quanto detto sempre al netto di eventuali altre previsioni previste dal contratto tra Lei e il rivenditore.
In sintesi, per prassi, la garanzia continua fino allo scadere dell’anno; se, tuttavia, il pezzo viene sostituito in prossimità della garanzia in scadenza, allora sarà una valutazione di ragionevole opportunità che dovrà esser fatta tra le parti. Solitamente, si allunga la garanzia, relativamente a quel pezzo sostituito, per i successivi tre mesi; ma si tratta di una valutazione soggettiva, che potrebbe portare a contenzioso e a far sì che sia il giudice a decidere se il pezzo nuovamente viziato rientri o meno in garanzia.
Infine, il rivenditore non può addebitarle alcuna spesa, in quanto è obbligato dalla legge a tenerLa indenne per il tempo coperto dalla garanzia. Infatti, l’articolo 1490 del codice civile prevede che Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla