Vacanze: che fare se si cade ammalati? Quali obblighi deve rispettare il dipendente per commutare la ragione dell’assenza da ferie a malattia.
Le ferie, tanto agognate e sospirate, potrebbero essere compromesse da una malattia che insorga inaspettata e che, pertanto, impedisca al lavoratore di riposarsi o di andare in vacanza per come aveva previsto. Se è vero che i giorni di riposo servono proprio per garantire al dipendente il recupero delle energie psicofisiche, in un’ipotesi del genere come recuperare i giorni di ferie persi e come poterne prolungare la durata? Quali sono i diritti del dipendente? In altri termini cosa fare e come comportarsi in caso di malattia durante le ferie? Cerchiamo di fare il punto della situazione distinguendo tra la malattia sorta prima delle ferie, ma prolungatasi oltre l’inizio delle stesse, e la malattia sorta durante le ferie.
Indice
Malattia intervenuta prima delle ferie
Se la malattia insorge prima della data di inizio delle ferie (per come concordata con il datore di lavoro), l’assenza del dipendente viene imputata alla malattia stessa che pertanto prosegue regolarmente fino ad avvenuta guarigione. Le ferie non vengono consumate e potranno essere godute nel periodo immediatamente successivo (salvo diverso accordo tra lavoratore e datore) senza che vi possa essere una riduzione della loro durata. In buona sostanza, il decorso delle ferie viene sospeso in automatico, sempre che, ovviamente, il dipendente comunichi la malattia per come la legge gli impone, invii il certificato medico e rispetti gli orari della reperibilità per la visita fiscale.
Malattia intervenuta durante le ferie
La malattia intervenuta durante il periodo di ferie ne sospende il decorso solo se di entità tale da compromettere la possibilità, per il dipendente, di riposarsi, ossia di recuperare le energie psicofisiche [1].
Anche in questo caso, il dipendente dovrà inviare il certificato medico e rimanere a casa (o in un altro domicilio comunicato al datore) per sottoporsi ad eventuali controlli del medico dell’Inps. Difatti, il datore può chiedere una verifica dell’effettivo stato di malattia tramite la visita fiscale.
La stessa corte di Giustizia Europea ha precisato [2] che il lavoratore, la cui malattia cada durante un periodo di ferie annuali, ha diritto, una volta ristabilitosi, di godere delle proprie ferie in un periodo diverso, concordandolo con il datore di lavoro.
La comparsa della malattia durante le ferie impone l’obbligo per il dipendente di rendersi reperibile solo durante le fasce orarie di reperibilità per la visita fiscale. Al di fuori di queste può uscire, ma solo a patto che ciò non pregiudichi la rapida convalescenza (è il caso di chi abbia un braccio ingessato: in tal caso, una passeggiata non è incompatibile con la malattia). Attenzione perché la visita fiscale può intervenire anche due volte nello stesso giorno, nonché durante i giorni festivi e nei weekend.
Circa il luogo della reperibilità, questo non deve per forza essere la residenza o la dimora abituale potendo anche essere una camera di albergo, un residence o ovunque il dipendente si trovava per via delle ferie.
Quando la malattia sospende le ferie?
Come anticipato, secondo la giurisprudenza [3], la malattia sospende le ferie solo se viene pregiudicata la sua finalità, ossia il recupero delle energie psico-fisiche.
Obblighi del dipendente che cade malato durante le ferie
Il lavoratore che cade malato durante le ferie deve comunicare al datore di lavoro e all’Inps l’insorgenza della malattia e dal momento in cui il datore di lavoro ne viene a conoscenza avviene la conversione ferie/malattia.
La trasmissione al datore di lavoro, da parte del lavoratore, del certificato medico di malattia durante il periodo di ferie vale come richiesta di modificazione del titolo dell’assenza da ferie a malattia. Non è pertanto necessaria un’apposita richiesta al riguardo.
Spetta al datore di lavoro provare, attraverso i previsti controlli sanitari tramite l’Inps (la cosiddetta visita fiscale), che la malattia non pregiudica la predetta finalità.
Malattia all’estero durante le ferie
Se la malattia insorge durante un periodo di ferie all’estero, ci si deve attenere ai Regolamenti comunitari, che prescrivono al lavoratore di rivolgersi all’istituzione estera entro 3 giorni dall’incapacità al lavoro, presentando alla medesima un certificato rilasciato dal medico curante.
Sarà cura dell’istituzione del Paese in cui il lavoratore si è ammalato inviare all’Inps un apposito rapporto medico. Se l’evento morboso si verifica in Paesi non facenti parte dell’UE, ovvero in Paesi con i quali non sono in atto accordi bilaterali, la certificazione sanitaria potrà produrre gli effetti previsti dalla legislazione nazionale solo quando sia debitamente legalizzata a cura della competente autorità consolare.
note
[1] C. Cost. sent. n. 616 del 30.12.1987; Cass. S.U. sent. n. 1947/1998.
[2] C. Giust. UE sent. c-78/11, 21.6.2012
[3] Cass. Sez. Unite n. 1947 del 23.2.1998, e da ultimo Cass. n. 7303 del 1.6.2000.
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