Il professionista che paga i praticanti versa anche l’IRAP


Cassazione: legittimo il prelievo dell’Irap in caso di praticanti retribuiti.
Nel marasma di sentenze che si affannano a individuare i presupposti impositivi dell’Irap, nella totale incertezza e lacunosità della norma di legge, spicca una sentenza di qualche giorno fa, firmata dalla Cassazione [1] che val la pena di citare, non fosse altro per il fatto che parecchi studi, a conduzione monopersonale, potrebbero trovarsi in questa stessa situazione.
Il professionista che se si avvale dell’aiuto di uno o più praticanti, e lo faccia in modo sistematico ed organizzato, tanto da retribuirli mensilmente e da costituire, ormai, un costo fisso per lo studio, non può scappare all’Irap. E ciò anche se, all’interno dell’ufficio, non è presente altro personale come una segretaria o dipendenti.
Per la Suprema Corte anche in questo caso si configura quella “autonoma organizzazione” che è presupposto indicato dalla normativa per l’applicazione dell’Imposta regionale sulle attività produttive. Infatti, hanno ricordato i Supremi giudici, in tema di Irap, il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. A tal fine, secondo la Cassazione, anche la presenza di un solo praticante è sufficiente.
Attenzione però: a far scattare l’imposta non è tanto la presenta del tirocinante, bensì le spese per “prestazioni di lavoro dipendente per collaboratori” e di compensi comunque elargiti a terzi. In buona sintesi, a rilevare è il fatto che il praticante pesi sullo studio come un costo fisso mensile. Di fronte ai numeri vi è poco spazio per discutere.
Il contribuente che, invece, ritiene di non dover pagare alcunché, può sì chiedere il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, però dovrà fornire la dimostrazione dell’assenza delle predette condizioni.
note
[1] Cass. sent. n. 20907 del 3.10.2014.
Autore immagine: 123rf com