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Imprese alberghiere: ultima chiamata per l’incasso. Click day al 16 ottobre

12 Ottobre 2015 | Autore:
Imprese alberghiere: ultima chiamata per l’incasso. Click day al 16 ottobre

Bonus hotel, l’istanza per l’agevolazione fiscale per alberghi, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere.

 

Il 7 ottobre il Ministero dei beni e delle attività culturali ha pubblicato sul proprio sito un semplice avviso che fa slittare il Click Day per il Bonus Hotel dal 12 ottobre al 16 ottobre alle ore 16.00.

Che cos’è il Click Day ?

È il giorno entro il quale le strutture alberghiere, come definite dalla legge [1], possono presentare domanda per ottenere un credito d’imposta per le ristrutturazioni e l’acquisto di beni strumentali effettuati per l’esercizio dell’attività nel triennio 2014– 2016.

Chi può presentare l’istanza?

La legge prevede che i soggetti interessati dall’agevolazione siano le strutture alberghiere, cioè quelle aperte al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici, con non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti, già esistenti al 1 gennaio 2012.

Fra queste strutture dunque si annoverano: gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché le strutture alberghiere individuate come tali dalle specifiche normative regionali.

Pertanto, rimangono esclusi dalla possibilità di richiedere il credito d’imposta: i campeggi, i villaggi turistici, le aree di sosta, i parchi vacanza, i bed and breakfast, gli affittacamere per brevi soggiorni, le case e gli appartamenti per vacanze.

Più in dettaglio sono comprese tutte le imprese con codice attività ATECO 55.1 e 55.2, (compresi eventualmente i villaggi albergo e le RTA iscritti con i suddetti codici ATECO e ritenuti struttura alberghiera ai sensi della normativa regionale che li definisce, nonché altre strutture che, secondo la normativa regionale, siano riconoscibili come “struttura alberghiera”).

I soggetti che sono proprietari o possessori ad altro titoli, di dette strutture, possono, entro la nuova data del 16 ottobre 2015, fino alle ore 16.00, compilare e presentare le istanze sul Portale dei procedimenti del Ministero sopra indicato.

Invece il Click-Day vero e proprio è fissato dalle ore 10.00 del 19 ottobre 2015 alle ore 16.00 del 22 ottobre 2015.

Sono a disposizione per il credito d’imposta 20 milioni di euro per l’anno 2015 e 50 milioni per gli anni dal 2016 al 2019, sull’intero territorio nazionale e sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le risorse sono assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Il credito d’imposta è pari al 30% dei costi sostenuti nel triennio 2014 – 2016.

Il credito d’imposta eventualmente riconosciuto alle imprese alberghiere:

– non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive;

– non rileva ai fini del deducibilità degli interessi passivi;

– va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso;

– è utilizzabile esclusivamente in compensazione;

– è ripartito in tre quote annuali di pari importo;

– è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni fiscali già eventualmente concesse (regime de minimis);

– è revocato se mancano i requisiti soggettivi od oggettivi, se la documentazione presentata è infedele o incompleta, se non vengono rispettate le condizioni per l’acquisto di mobili ed arredi, se vengono effettuate false dichiarazioni.

Con il termine “sostenimento” si deve fare riferimento al criterio di competenza fiscale previsto dalla legge [2], cioè i costi devono essere inerenti all’attività esercitata (suscettibili di produrre potenziali ricavi) e attribuibili al triennio specificato sotto il punto di vista economico e non finanziario (cioè non basta averli già pagati ma occorre che siano stati effettuati nel periodo).

Per dare la prova dell’avvenuto sostenimento delle spese occorre che venga redatta una apposita attestazione, a cura dei seguenti soggetti:

– il Presidente del Collegio Sindacale o il Revisore legale dei conti se la società richiedente ne sia dotata;

– un professionista iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

– un Consulente del lavoro;

– il Responsabile del CAF.

Il professionista incaricato, in ogni caso, sarà in grado di coadiuvare i richiedenti ad effettuare l’adempimento in modo corretto, qualora presenti tutti i requisiti richiesti dalla norma


note

[1] D.M. 7 Maggio 2015 – art. 2

[2] Art. 109 DPR 917/86 – TUIR.

Autore immagine: 123rf com


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