Imposte indirette: lo stop è incompatibile con il principio Ue di neutralità del tributo.
Il Fisco non può bloccare il rimborso del credito Iva con il fermo amministrativo. È quanto emerge da una recente sentenza della Commissione Tributaria della Lombardia [1].
Secondo i giudici è inapplicabile la norma del fermo amministrativo per due ragioni.
1. Il rimborso del credito Iva prevede – anche se il Dlgs sulle semplificazioni fiscali è destinato a modificare la procedura – che l’esecuzione sia subordinata alla presentazione da parte del richiedente di idonea garanzia fideiussoria e stabilisce che possa essere sospeso soltanto se nel periodo d’imposta vengano contestati reati penali tributari. La specificità della normativa Iva, inoltre, esclude la possibilità di applicare la norma generale relativa al fermo amministrativo contabile. Tale principio è confermato da precedenti sentenze della Cassazione.
2. Anche volendo ritenere insussistente tale rapporto di specialità, in ogni caso la legge italiana risulterebbe incompatibile con il principio comunitario di neutralità dell’imposta: l’erogazione del rimborso sarebbe preclusa sino al momento in cui non viene accertata, con sentenza passata in giudicato, l’infondatezza delle ragioni del credito poste dall’amministrazione a fondamento del provvedimento di fermo.
L’interesse erariale, comunque, è tutelato perché subordina il rimborso alla prestazione di garanzia di durata pari a quella in cui si rende possibile l’insorgenza del credito erariale.
note
[1] CTR Lombardia sent. n. 3932/2014.
[2] Cass. sent. nn. 10199/03, 7952/04, 27265/06 e 5424/09.