Gli allacci di gas e acqua vanno autorizzati dal condominio?


Devo installare sul muro comune le tubature per allacciare il mio appartamento, all’interno di un condominio, al gas e all’acqua. È necessaria l’autorizzazione dell’assemblea condominiale?
L’articolo 1102 del Codice civile stabilisce che ciascun partecipante (cioè ciascun condomino) può servirsi della cosa comune (quindi anche di un muro comune perimetrale) a condizione che:
- non ne alteri la destinazione;
- non impedisca agli altri condomini di farne uso.
La stessa norma aggiunge che quando il singolo condomino, alle condizioni appena indicate, intende servirsi di una cosa comune può apportarvi le modificazioni necessarie a proprie spese.
Occorre inoltre verificare, per poter svolgere i lavori senza alcun ostacolo, che non ci siano espressi e specifici divieti nel regolamento condominiale.
Quindi, anche nel suo caso, se l’apposizione delle tubature del gas e dell’acqua ed anche l’immissione nelle canaline comuni dei fili per i necessari allacci del citofono:
- non alterano la destinazione del muro perimetrale e delle canaline (alterazione si avrebbe se muro e canaline, a seguito dell’apposizione dei tubi e dei fili che servono per la sua proprietà, perdessero la loro normale ed originaria funzione);
- non impediscono agli altri condomini di usare muro e canaline;
- non sono vietate in modo espresso dal regolamento condominiale;
a queste condizioni lei può eseguire i lavori richiesti senza preventiva autorizzazione dell’assemblea e senza attendere l’attribuzione dei millesimi del nuovo appartamento (del resto, la spesa per i lavori necessari indicati nel quesito sarà a totale suo carico per cui non si comprende a cosa serva attendere l’attribuzione dei millesimi del nuovo appartamento).
Tutto questo è confermato anche da diverse sentenze sia di legittimità (vedasi Corte di Cassazione, sentenza n. 1.162 dell’11 febbraio 1999 e sentenza n. 18.052 del 2012), sia di merito (Corte di Appello di Milano, sentenza n. 5.355 del 3 dicembre 2018).
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte