Il condizionatore non può ledere il decoro architettonico del palazzo


Irrilevante l’autorizzazione della pubblica autorità: una cosa sono i permessi amministrativi, un’altra il rispetto dei principi del diritto condominiale.
I condizionatori non possono mai pregiudicare il decoro architettonico del palazzo sulla cui parete vengono fissati. E così vale, per esempio, anche per quelli “aggrappati” alla gronda del tetto.
Il chiarimento viene da una sentenza della Cassazione di poche ore fa [1]. L’innovazione non può mai ledere l’aspetto estetico del fabbricato condominiale. In caso contrario, il proprietario – in quanto tenuto al rispetto delle regole condominiali – sarà obbligato a rimuovere l’apparecchio apposto sulla facciata estrema del palazzo e all’integrale ripristino dello stato dei luoghi.
Il giudice dovrà comunque valutare sia la dimensione dei condizionatori, sia la loro collocazione (in particolare, la loro visibilità all’esterno) e, solo all’esito di tale analisi, potrà decidere se vi è lesione o meno. Il codice civile [2], infatti, vieta a ciascun condomino di servirsi della cosa comune quando ciò possa pregiudicare gli altri comproprietari, comportando per essi un danno.
Nel caso di specie, l’edificio su cui era stato montato il manufatto incriminato aveva struttura e linee architettoniche residenziali ed era inserito in un ambito paesaggistico protetto. Facile, in tali casi, ravvisare una lesione al decoro architettonico dell’immobile derivante dalle dimensioni dell’apparecchiatura e dalla sua collocazione.
La Suprema Corte ha ricordato che costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale – e, come tale, vietata – non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull’aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l’edificio.
Questo principio di rispetto della cosa comune condominiale non viene meno neanche se l’amministrazione pubblica locale ha dato il proprio permesso all’esecuzione dell’opera: e ciò perché una cosa sono le autorizzazioni amministrative, un’altra il principio di carattere civilistico della preservazione del decoro architettonico dell’edificio.
Dunque, per verificare la legittimità o meno dell’installazione del condizionatore sulla parete dell’edificio, eseguita dal proprietario di un piano in corrispondenza della sua proprietà esclusiva, è irrilevante che l’autorità pubblica abbia autorizzato l’opera: vanno verificate solo la dimensione e la visibilità degli apparecchi.
note
[1] Cass. sent. n. 20985 del 6.10.2014.
[2] Art. 1102 cod. civ.