Le tubature di scarico delle acque bianche e nere del bagno che si trova sopra alla mia autorimessa passano all’interno di essa. Lavoro fatto fare dal precedente unico proprietario prima della divisione della casa. Posso obbligare a spostare all’esterno tali scarichi?
Nel caso indicato nel quesito potrebbe sussistere una servitù d’acquedotto.
L’art. 1033 cod. civ. stabilisce che «Il proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per usi agrari o industriali».
Il secondo comma della stessa disposizione specifica però che «Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti». Questa esenzione è stata tuttavia oggetto di interpretazione restrittiva da parte della giurisprudenza, che ha ritenuto che l’esclusione non opera in “situazioni di interclusione assoluta non altrimenti eliminabile” (Cass., sent. n. 5223/1998 e n. 8426/1995).
La servitù può quindi costituirsi anche senza il consenso del proprietario che subisce “l’invasione”, se non c’è altro modo per far defluire le acque oppure, pur essendovi, è eccessivamente oneroso. Si parla in questo caso di servitù coattiva.
La servitù d’acquedotto, in quanto servitù “apparente” (cioè, visibile), può acquisirsi anche per usucapione, dimostrando cioè che le tubature sono state utilizzate ininterrottamente e pacificamente per venti anni (art. 1061 cod. civ.).
Nel caso di specie va fatta poi un’altra considerazione: la servitù potrebbe essere stata costituita per “destinazione del padre di famiglia” (art. 1062 cod. civ.), essendo che, come pare evincersi dal quesito, entrambe le proprietà appartenevano originariamente a un unico soggetto.
Ebbene, in tal caso, la legge stabilisce che, se l’originario proprietario aveva stabilito che una proprietà (o parte di essa) sarebbe dovuta rimanere al servizio dell’altra, allora la servitù si intende già costituita, a meno che, al momento della separazione, uno dei titolari abbia immediatamente manifestato opposizione alla sussistenza della servitù.
Orbene, per quanto riguarda il caso esposto nel quesito, presupponendo che i titoli nulla dicano a riguardo, possiamo così concludere:
- se sono trascorsi venti anni dalla separazione degli immobili e dalla sussistenza delle tubature, la servitù di acquedotto si è costituita per usucapione;
- se non è possibile far passare altrove le tubature senza eccessive difficoltà, si ha una servitù coattiva, contro la quale non è possibile opporsi;
- se era volontà dell’originario proprietario unico che l’autorimessa fosse asservita al piano superiore per quanto riguarda il passaggio dell’acquedotto, non è possibile opporsi se non lo si è fatto al momento della divisione;
- se non sussistono le precedenti condizioni, sarà possibile chiederne la rimozione.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Mariano Acquaviva