Posso chiedere l’accesso ai titoli abilitanti all’insegnamento del docente di mio figlio?
Ogni dipendente scolastico ha un proprio fascicolo personale. Si tratta di una vera e propria cartellina (analogica o digitale) al cui interno ci sono tutte le informazioni riguardanti il docente, tra cui anche i titoli di studio, i titoli professionali, i corsi di formazione e aggiornamento, ecc.
È pacifico che ogni dipendente possa accedere a tale fascicolo personale, facendone richiesta all’istituto scolastico. Non è detto però che lo stesso diritto sia concesso a terze persone, come ad esempio ai genitori degli alunni.
La normativa di riferimento è quella riguardante l’accesso documentale contenuta nella legge sul procedimento amministrativo, la n. 241/90.
Ai sensi dell’art. 22, hanno diritto di accesso tutti gli “interessati”, per tali dovendosi intendere «tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso».
L’accesso documentale riguarda solamente i documenti amministrativi, per tali dovendosi intendere ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.
Nel caso di specie, allo scrivente non sembra sussista il diritto del genitore a prendere visione dei titoli dell’insegnante, in quanto tale primario interesse compete alla Pubblica Amministrazione, la quale deve verificare che i propri dipendenti siano qualificati per l’esercizio delle mansioni loro attribuite. E infatti, se un docente dovesse insegnare grazie a uno stratagemma illegittimo (falsificazione titoli, ecc.), allora dovrebbe essere la Pubblica Amministrazione a intervenire, potendosi perfino costituire parte civile in un eventuale processo penale.
Né paiono sussistere i presupposti per l’accesso civico o per il cosiddetto Foia, cioè per l’accesso generalizzato.
Nulla vieta di presentare istanza al dirigente scolastico per sollecitare la verifica di suddetti titoli o, meglio ancora, di rappresentare formalmente cosa succede nell’aula quando c’è la docente in questione: è infatti compito del dirigente vigilare sugli insegnanti. Questi potrebbe anche convocare un consiglio d’istituto straordinario per affrontare la questione.
Il dirigente scolastico, dopo aver esperito adeguate indagini e interpellato i soggetti interessati, risponde, in forma scritta, entro quindici giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Mariano Acquaviva