Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile Ordinanza 22 aprile 2022 n. 12919
Data udienza 9 febbraio 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36435-2018 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS) S.R.L., (nuova denominazione (OMISSIS) S.R.L.), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 181/2018 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 27/08/2018 R.G.N. 58/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.
RILEVATO
Che
1. con sentenza n. 181/2018 la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza (non definitiva) con la quale in accoglimento della domanda di (OMISSIS) era stata accertata, con decorrenza dal gennaio 2005, la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della convenute (in virtu’ di cessione del ramo di azienda con i connessi rapporti di agenzia), con mansioni riconducibili alla categoria quadri;
2. la Corte di merito ha ritenuto confermata alla stregua delle emergenze in atti la natura dipendente della collaborazione instaurata dalla (OMISSIS) che era risultata pienamente inserita nell’organico aziendale non come mero agente ma come direttore vendite;
3. per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.r.l. (gia’ (OMISSIS) s.r.l.) sulla base di due motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso;
4. entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’articolo 380- bis.1. c.p.c..
CONSIDERATO
Che:
1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione dei criteri generali di distinzione fra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di agenzia; violazione o falsa applicazione degli articoli 2094 e 1742 c.c. nonche’ degli articoli 1, 5, 6 e 8 AEC Commercio 2002; violazione o falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. e dell’articolo 116 c.p.c. per errata valutazione delle prove documentali e testimoniali; la sentenza impugnata si era soffermata esclusivamente sull’inserimento della (OMISSIS) nell’organizzazione aziendale senza verificare l’assoggettamento al potere direttivo delle societa’, unico elemento destinato a qualificare in termini di subordinazione il rapporto in controversia;
2. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione dell’articolo 112 c.p.c. per omessa pronunzia su due eccezioni proposte in prime cure e reiterate in appello, concernenti rispettivamente la violazione dell’articolo 33 c.c.n.l. in tema di requisiti per il riconoscimento della qualifica di quadro e dell’articolo 34 c.c.n.l. in relazione al livello di inquadramento in concreto attribuito;
3. il primo motivo e’ infondato;
3.1. in ordine alla qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, in presenza di prestazione con un elevato contenuto intellettuale – alla quale e’ riconducibile la attivita’ prestata dalla (OMISSIS) quale ricostruita in sentenza – questa Corte ha costantemente affermato che e’ necessario verificare se il lavoratore possa ritenersi assoggettato, anche in forma lieve o attenuata, alle direttive, agli ordini e ai controlli del datore di lavoro, nonche’ al coordinamento dell’attivita’ lavorativa in funzione dell’assetto organizzativo aziendale (cfr. Cass. n. 18414/2013, Cass. n. 7517/2012, Cass. n. 359472011), potendosi ricorrere altresi’, in via sussidiaria, a elementi sintomatici della situazione della subordinazione quali l’inserimento nell’organizzazione aziendale, il vincolo di orario, l’inerenza al ciclo produttivo, l’intensita’ della prestazione, la retribuzione fissa a tempo senza rischio di risultato; in particolare, ai fini della configurazione del lavoro dirigenziale – nel quale il lavoratore gode di ampi margini di autonomia ed il potere di direzione del datore di lavoro si manifesta non in ordini e controlli continui e pervasivi, ma essenzialmente nell’emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico, coerenti con la natura ampiamente discrezionale dei poteri riferibili al dirigente – il giudice di merito deve valutare, quale requisito caratterizzante della prestazione, l’esistenza di una situazione di coordinamento funzionale della stessa con gli obiettivi dell’organizzazione aziendale, idonea a ricondurre ai tratti distintivi della subordinazione tecnico-giuridica, anche se nell’ambito di un contesto caratterizzato dalla c.d. subordinazione attenuata aziendale (Cass. n. 3640/2020, Cass. n. 9463/2016, Cass. n. 7517/2012);
3.2. la decisione di appello risulta coerente con tale impostazione sia laddove, rispetto alla qualificazione operata dalle parti, riconosce come prevalenti le concrete modalita’ di svolgimento della prestazione sia perche’ la valorizzazione dei cd. indici sussidiari e’ frutto della specifica considerazione delle caratteristiche dell’attivita’ dedotta la quale, per i suoi elevati contenuti intellettuali, non si prestava ad essere oggetto di penetranti poteri conformativi della parte datoriale; in tale contesto, la valorizzazione del pieno inserimento della (OMISSIS) nella compagine organizzativa della societa’ dell’affidamento alla stessa dell’ulteriore compito di cd area manager, implicante un rapporto di sovraordinazione in particolare con i dipendenti al settore commerciale, del fatto che sia prima che dopo il ruolo rivestito dalla (OMISSIS) veniva occupato da lavoratori dipendenti, sono elementi idonei alla luce del parametro normativo dell’articolo 2094 c.c. a giustificare la qualificazione del rapporto in controversia come di natura subordinata;
4. il secondo motivo di ricorso e’ fondato;
4.1. la specifica questione della riconducibilita’ dell’attivita’ prestata dalla (OMISSIS) alla qualifica di quadro cosi’ come quella del corretto livello di inquadramento in base alla classificazione collettiva, ritualmente devoluti alla Corte di merito dalla odierna ricorrente (v. in particolare, ricorso per cassazione, pag. 14), non sono stati in alcun modo trattati tramite specifico raffronto con la norma collettiva dal giudice di appello che ha incentrato il proprio accertamento esclusivamente sulla verifica della natura subordinata o meno del rapporto oggetto di causa;
4.2. tanto determina la necessita’ di cassazione in parte qua della decisione con rinvio alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione, per l’esame delle questioni omesse;
5. al giudice del rinvio e’ demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo e accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Trieste, cui demanda il regolamento delle spese del giudizio di legittimita’.