Io e il mio compagno, entrambi vedovi, stiamo valutando la possibilità di unirci in matrimonio. Lui ha due figli, io ho solo una sorella, che ha a sua volta una figlia sposata con prole. Nel caso in cui uno di noi due venga a mancare, per non far rientrare nell’asse ereditario del coniuge superstite gli eredi, oltre alla separazione dei beni cosa è consigliato fare? Gli eredi possono rivalersi e in che modo? Esiste la legittima per gli eredi?
La premessa essenziale per rispondere ai quesiti della lettrice è la seguente: i figli di prime nozze e i parenti del futuro marito non avranno alcun diritto sull’eredità della lettrice in quanto con lei non hanno e non avranno alcun legame familiare. Allo stesso modo, i parenti della lettrice (sorella e nipoti) non avranno alcun diritto sull’eredità del futuro marito. In altri termini, gli eredi dei singoli coniugi in seconde nozze non diventano eredi di entrambi per il solo fatto del matrimonio, ma ciascuna “stirpe” resta separata.
Di conseguenza, gli scenari in caso di morte di uno dei coniugi in seconde nozze sarebbero i seguenti (in assenza di testamento):
- morte del marito: gli eredi legittimi sarebbero i figli di prime nozze e la lettrice quale coniuge superstite;
- morte della moglie: gli eredi legittimi sarebbero il coniuge superstite e la sorella della lettrice.
Qualora, invece, i coniugi decidano di lasciare testamento, è fondamentale che esso rispetti le cosiddette quote di legittima, cioè le quote dell’eredità che per legge devono essere trasmesse ad alcune speciali categorie di eredi, i cosiddetti eredi legittimari. Si tratta del coniuge, dei figli e dei genitori.
Nel caso di specie, visto che la lettrice non ha figli, può disporre con testamento come meglio ritiene, purché rispetti la quota legittima del coniuge.
Anche il futuro marito può disporre con testamento come meglio ritiene, purché rispetti la quota legittima del coniuge e dei figli di prime nozze.
I figli e gli eredi del futuro marito non potranno impugnare il testamento della lettrice per le ragioni già evidenziate (sono eredi solo del padre e non anche della seconda moglie).
In ogni caso, per legge è vietato ogni patto o accordo con il quale si dispone della propria eredità. L’unico atto ammesso per disporre dei beni post mortem è il testamento.
Nel caso di specie, per le ragioni suddette, non ci sono particolari misure da adottare, visto che le famiglie restano separate dal punto di vista della successione. Certo è che, per esempio, il patrimonio del marito superstite sarà composto al momento della futura morte, anche da eventuali beni ereditati dalla moglie che si trasmetteranno indirettamente agli eredi del marito, ma ciò è inevitabile se non disponendo in modo specifico del patrimonio nel testamento.
Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Maria Monteleone