Verbale Guardia di Finanza per illecito amministrativo: come fare ricorso


La Guardia di Finanza mi ha contestato di aver indebitamente percepito l’indennità collaboratori sportivi – 2021. Ci sono i presupposti per una eventuale impugnazione atteso che l’organo accertatore ha omesso di citare, relativamente alla presentazione di scritti difensivi e/o documentali, anche il Giudice di Pace?
Con il verbale di contestazione dell’illecito amministrativo allegato dal lettore, la Guardia di Finanza ha accertato la presunta indebita percezione dell’indennità a favore dei collaboratori sportivi di cui all’art. 96 del D.L. 18/2020 per incompatibilità con l’indennità di disoccupazione percepita. La fattispecie criminosa, essendo al di sotto della soglia di punibilità, configura illecito amministrativo, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria.
Per legge, avverso il verbale di contestazione dell’illecito, non è possibile proporre direttamente ricorso al Giudice. Il verbale deve essere infatti contestato, entro 30 giorni, tramite scritti difensivi ed eventuali documenti a supporto, con richiesta di essere sentiti, da inviare all’autorità competente.
Successivamente, l’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata (cosiddetta ordinanza – ingiunzione), la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto.
Se l’autorità conferma l’accertamento ed emette ordinanza ingiunzione, l’interessato può proporre ricorso entro 30 giorni dinanzi al Giudice competente.
Nel caso di specie, l’autorità demandata a ricevere gli scritti difensivi è la Prefettura, come espressamente indicato nel verbale. In ipotesi di emissione dell’ordinanza ingiunzione a seguito degli scritti difensivi, l’ordinanza sarà impugnabile con ricorso al Giudice di Pace.
Dato che il verbale indica la facoltà di proporre scritti difensivi e che non deve necessariamente indicare la successiva tutela giurisdizionale in quanto meramente eventuale (in base all’esito del giudizio della Prefettura), da questo punto di vista non si riscontrano illegittimità.
Resta ferma la possibilità di sollevare eventuali contestazioni di merito, laddove fondate, sempre prima mediante scritti difensivi alla Prefettura e, in caso di rigetto, impugnando la successiva ordinanza ingiunzione.
Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Maria Monteleone