Pulizia con candeggina e ammoniaca: condanna penale per il disagio ai vicini


Condanna penale per chi troppo spesso pulisce spazi comuni con candeggina e ammoniaca: i detergenti chimici possono creare molestia e disagio.
Commette reato chi utilizza in modo eccessivo candeggina e ammoniaca per pulire gli spazi comuni dell’edificio, mettendo così in pericolo i condomini a causa delle esalazioni tossiche.
È quanto affermato da una recente sentenza della Cassazione [1] che ha condannato una donna per aver “molestato” i vicini di casa con l’utilizzo frequente di detergenti chimici nocivi per la salute.
Il reato in questione è quello di getto pericoloso di cose [2] e sussiste quando in un luogo di pubblico transito o in un luogo ad uso comune (o ad uso altrui), vengono gettate o versate cose atte a offendere, imbrattare o molestare qualcuno.
È necessario che la cosa gettata o versata abbia una potenzialità nociva, indipendentemente dalla soglia di tollerabilità delle vittime.
Nel caso di specie, ai fini della condanna, è stato sufficiente dimostrare che molti condomini avevano subito “molestie” consistenti in difetti respiratori e lacrimazione connessi direttamente all’uso eccessivo, da parte dell’imputata, di ammoniaca e candeggina.
La prova è stata fornita in giudizio attraverso le dichiarazioni testimoniali dei vicini di casa e le produzioni fotografiche dalle quali si vedeva la strana coloritura del pavimento dovuta ai detergenti chimici.
L’oggettiva pericolosità di alcuni prodotti, come i detergenti chimici, rende possibile l’accertamento di una molestia e un disagio perpetrato non solo ai danni dei condomini ma anche di chiunque può potenzialmente accedere agli spazi interessati dal getto pericoloso.
La vittima delle molestie subite può chiedere il risarcimento dei danni dimostrando le lesioni alla salute e il nesso causale con l’utilizzo eccessivo di sostanze nocive.
note
[1] Cass. sent. n. 41726 del 7.10.14.
[2] Art. 674 cod. pen.
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