Specificate nuove cause di incompatibilità.
Sono state modificate, con validità dal 24 settembre scorso, le regole riguardanti gli organismi di mediazione e i mediatori [1].
In particolare, in merito all’organismo di mediazione è richiesto:
1. un capitale sociale non inferiore a 10.000 euro. Chi non possiede questo requisito deve provvedervi entro il 22 gennaio 2015, pena la cancellazione dal registro degli organismi di mediazione;
2. alla fine di ogni trimestre deve comunicare al ministero della giustizia i dati statistici relativi all’attività svolta, pena la sospensione per un periodo di 12 mesi e, in caso di successivo inadempimento, la cancellazione dal registro degli organismi di mediazione.
Per quanto riguarda il mediatore, sono state indicate le seguenti cause di incompatibilità:
a) non può essere parte ovvero rappresentare o assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all’organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati o professionisti che esercitino negli stessi locali;
b) non può essere mediatore chi:
– ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, oppure quando questi rapporti sono stati tenuti da un suo socio o da un associato o da un professionista che ha esercitato la professione negli stessi locali;
– ha un interesse nella causa, oppure è amministratore di un ente, associazione o società che ha interesse nella causa;
– è, lui stesso o il proprio coniuge, parente fino al 4°grado o convivente o commensale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti o di uno dei difensori;
– ha, lui stesso o il proprio coniuge, una causa pendente o una grave inimicizia con una delle parti, con il suo rappresentante legale o con il suo difensore;
– è legato con una parte o con una sua società controllata o controllante, da un rapporto di lavoro subordinato, di consulenza, di prestazione d’opera retribuita o da rapporti di natura patrimoniale o associativa;
– è curatore o tutore di una parte;
– ha prestato assistenza o consulenza o difesa a una parte in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone
c) non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti chi è stato mediatore in un procedimento di mediazione se non sono decorsi almeno 2 anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende al socio, associato o professionista che esercita negli stessi locali.
note
[1] DM Giust. 4 agosto 2014 n. 139 che modifica DM Giust. 18 ottobre 2010 n. 180.
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