Interessi e sanzioni nella cartella: se Equitalia non indica le percentuali di calcolo


Sanzioni, interessi e somme aggiuntive: Equitalia è tenuta a indicare in cartella le percentuali e le modalità di calcolo?
Secondo l’orientamento maggioritario, le cartelle esattoriali sono valide anche se Equitalia non indica dettagliatamente le modalità di determinazione degli interessi di mora, delle sanzioni e delle somme aggiuntive (nel caso di crediti previdenziali).
Vi sono tuttavia alcune pronunce delle Commissioni Tributarie [1] che riconducono la mancata indicazione delle percentuali di calcolo delle somme accessorie ad una grave violazione del principio di trasparenza nei confronti dei contribuenti.
Chi ritiene di fondare l’impugnazione di una cartella sulla mancanza dei criteri di calcolo degli importi intimati, afferma il diritto del contribuente a conoscere il dettaglio degli addebiti in modo da verificarne la correttezza ed eventualmente difendersi.
Tuttavia una simile impugnazione rischia di non essere accolta da quei giudici che ritengono, all’opposto, che Equitalia possa limitarsi a indicare gli importi intimati senza dover specificare la percentuale di calcolo.
Ciò in quanto i criteri di determinazione degli interessi, delle sanzioni e delle somme aggiuntive, sono tutti determinati da apposite leggi.
Per esempio, una norma stabilisce le modalità di calcolo delle sanzioni relative ai crediti tributari [2], un’altra le aliquote per sanzioni in caso di mancato versamento di contributi previdenziali e assistenziali [3] e via dicendo.
Al contribuente basta verificare le norme per conoscere le modalità di calcolo degli importi che gli vengono addebitati. Il suo diritto di difesa è quindi assicurato dalla fonte normativa dei criteri di calcolo ed egli non può denunciare la mancata trasparenza su elementi di cui può venire a autonomamente a conoscenza consultando le leggi.
Non è altro che un’applicazione del principio “Ignorantia legis non excusat”: l’ignoranza della legge non può essere invocata come scusa.
Si ricorda, infine, che per la determinazione delle voci intimate, Equitalia si avvale ormai di sistemi computerizzati e il margine di errore nei calcoli è molto basso, ma può esistere.
Qualora si volesse contestare la regolarità dei calcoli effettuati da Equitalia, è bene farlo in modo specifico, allegando la perizia tecnica di un esperto.
note
[1] CTP Lecce sent. n. 206/2010; CTP Genova sent. n. 229/13.
[2] Art. 30 D.P.R. n. 602/1973.
[3] Art. 116, c. 8, L. n. 388/2000.
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