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Ammortamenti: il bonus sull’acquisto di beni strumentali

20 Ottobre 2015
Ammortamenti: il bonus sull’acquisto di beni strumentali

Maxi ammortamento sui beni produttivi nuovi: le tipologie di beni, le modalità per il beneficio fiscale, le auto aziendali.

La legge di Stabilità 2016 prevede, per tutti gli acquisti di beni produttivi nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, una deduzione extracontabile del 40% da aggiungere alle quote ordinarie di ammortamento; essa dovrà essere ripartita in modo lineare sulla vita utile del bene.

La deduzione extra corrisponderà al 40% del costo sostenuto per investimenti in beni ammortizzabili, con un ampio spettro che va dai robot per l’automazione ai pc sostanzialmente escludendo solo gli immobili (fabbricati e capannoni).

Il beneficio si applica tanto alle imprese, quanto ai professionisti. Tali soggetti, quindi, potranno maggiorare le ordinarie quote di ammortamento di un importo pari al 40%, arrivando così a dedurre, al termine del periodo, il 140% del prezzo di acquisto.
L’agevolazione si applica a tutti i beni strumentali. Restano esclusi dal maxi ammortamento:

fabbricati (immobili) e costruzioni

– beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%

– alcuni beni specificamente individuati dalla norma, come condutture, materiale rotabile e aerei delle imprese di trasporto.

Inoltre, il maxi ammortamento vale anche per le auto aziendali, che sono coinvolte dall’operazione di rilancio degli investimenti, mentre restano esclusi i noleggi a lungo termine. È la prima volta che un incentivo sugli investimenti viene esteso anche alle automobili a deducibilità ridotta.
La maggior quota di ammortamento (che verrà dedotta nel modello Unico) vale solo per le imposte sui redditi (Ires e Irpef) e non per l’Irap. Il risparmio fiscale per le società di capitali è dunque pari all’11% del costo del bene (se verrà confermata la riduzione dell’Ires al 24% prevista dalle bozze della legge di Stabilità, per gli importi dedotti a partire dal 2017 il beneficio scenderà al 9,6%).
Sebbene il testo della norma faccia intendere che l’agevolazione riguardi solo il calcolo degli ammortamenti, sembra ritenersi che lo stesso regime valga anche per i beni acquisiti in leasing, stante l’assimilazione agli acquisti diretti. Per i leasing, lo sconto sarà pari al 40% della quota capitale dei canoni dedotti fiscalmente.

Per poter ottenere il maxi ammortamento è necessario fare riferimento alla data di consegna o spedizione del bene, oppure di ultimazione della prestazione per i cespiti realizzati in appalto, a prescindere dal pagamento del corrispettivo e/o dall’entrata in funzione del bene acquistato entro il termine ultimo. Per esempio: un bene strumentale acquistato nel 2016 con entrata in funzione (e inizio ammortamento, per le imprese) nel 2017, potrà ottenere l’agevolazione anche se la deduzione del 40% si avvierà da quest’ultimo anno.
L’incremento del 40% si applica all’ammortamento fiscalmente dedotto in ciascun esercizio.
Il bene oggetto del maxi ammortamento potrà essere venduto prima della fine del processo di ammortamento e, in tal caso, cesserà la deduzione del 40% senza alcuna conseguenza per le quote già operate.


note

Autore immagine: 123rf com


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