Differimento e sospensione della condanna penale; lavoro prestato dal detenuto a pagamento.
Non tutti sanno che, una volta subita la condanna a seguito della commissione di un reato, il reo può chiedere il rinvio della condanna stessa. In alcuni casi, si parla di rinvio obbligatorio della pena (nel senso che è diritto del condannato ottenere tale provvedimento) mentre in altri si parla di rinvio facoltativo (nel senso che è rimessa al giudice la valutazione circa l’opportunità del differimento).
Il rinvio non implica che la condanna penale venga annullata, bensì solo sospesa, per poi riprendere nel momento in cui la causa di sospensione viene meno.
In questo breve articolo parleremo appunto delle ipotesi in cui, in presenza della condanna penale della detenzione, la pena può essere rinviata. A ben vedere, ciò che si rinvia non è la pena in sé, ma l’esecuzione della pena.
Indice
Il rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena
Poiché, per la Costituzione, la pena deve sempre rispettare la dignità del reo, favorendone peraltro il reinserimento nella società, e poiché sono vietati trattamenti disumani nei confronti dei detenuti l’articolo 146 del Codice penale prevede alcune ipotesi di rinvio obbligatorio della pena. Il differimento avviene:
- quando il condannato è una donna incinta;
- quando il condannato è madre di un bambino con meno di un anno;
- quando il condannato è affetto da Aids conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.
Nelle prime due ipotesi non si fa luogo a rinvio o, se concesso, è revocato se:
- la gravidanza si interrompe,
- la madre è dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio,
- il figlio muore, viene abbandonato o affidato ad altri, sempreché l’interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi.
In tutti questi casi, è diritto del condannato ottenere il differimento della pena: il giudice cioè non può negargli la richiesta.
Il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena
Il successivo articolo 147 del Codice penale stabilisce, inoltre, che l’esecuzione della pena può essere rinviata:
- se è presentata domanda di grazia e l’esecuzione della pena non deve essere differita a norma delle ipotesi indicate nel precedente paragrafo. In tal caso, l’esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata;
- se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica;
- se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni.
Nella prima ipotesi, il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre, mentre nella terza ipotesi il provvedimento non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti.
Infermità psichica sopravvenuta del condannato
L’articolo 148 del Codice penale stabilisce che l’esecuzione di una pena restrittiva deve essere differita o sospesa nel caso in cui sopravvenga al condannato un’infermità psichica tale da impedire l’esecuzione stessa della pena. In tal caso, il condannato deve essere ricoverato in un ospedale psichiatrico o in una casa di cura e di custodia.
Il giudice, inoltre, può disporre che il condannato, invece che in uno ospedale psichiatrico giudiziario, sia ricoverato in un ospedale psichiatrico civile, se la pena inflitta sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale o professionale o di delinquente per tendenza.
Il provvedimento può sempre essere revocato quando sono venute meno le ragioni che lo hanno determinato.