L’affido condiviso non è precluso dalla conflittualità tra i genitori.
In caso di lite tra genitori c’è affidamento esclusivo? Una cosa sono i rapporti tra genitori, un’altra quelli tra genitori e figli. Sicché, se padre e madre non vanno d’accordo, il giudice non può solo per questo disporre l’affido in capo ad un solo genitore. E ciò vale sia per le coppie sposate che per quelle di conviventi.
Ad affermarlo è ormai tutta la giurisprudenza che richiama il principio di «bigenitorialità» implicitamente insito nella nostra Costituzione: il figlio ha diritto a mantenere solidi legami con entrambi i genitori e non solo con quello con cui vive. Sicché, anche l’altro deve partecipare alle decisioni più importanti per la sua vita.
Dunque, i “forti contrasti” insorti con l’altro genitore in ordine alla gestione del figlio o della figlia, dedotti dalla madre ricorrente, non possono giustificare l’affidamento esclusivo del minore e la determinazione, in alternativa, di modalità di frequentazione con il padre particolarmente pregiudizievoli del rapporto genitore-figlio.
Il tribunale di Genova [1] nello stabilire le disposizioni in ordine al regime di affidamento della figlia minore, alla collocazione abitativa e alla frequentazione tra i genitori, ha affermato che, nonostante le conflittualità personali tra i genitori, non vi fosse motivo alcuno per derogare alla regola generale di affidamento in forma condivisa ad entrambi i genitori, in conformità al principio consolidato della Cassazione [2] secondo cui «il regime legale dell’affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell’interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio; tuttavia nell’interesse di quest’ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena».
Secondo la Corte di Appello di Firenze [3], l’affidamento esclusivo non può essere disposto per la mera conflittualità tra le parti, né il pernottamento infrasettimanale può essere escluso per ragioni di distanza tra casa del genitore e scuola del minore, posto che tale situazione è normale e comune alla maggioranza delle famiglie.
Inoltre, l’affidamento esclusivo dei figli minorenni alla madre non blocca l’autorizzazione a far trascorrere a questi weekend alternati con il padre, pernottamenti compresi, né la definizione di un preciso calendario di visite e incontri, qualora la conflittualità tra i genitori ostacolerebbe un’organizzazione rimessa alla volontà materna. A dirlo è la Cassazione [4] negando le ragioni di una madre che, in virtù del regime di affido deciso dai giudici, reclamava ampio potere discrezionale nel valutare volta per volta la sussistenza delle condizioni degli incontri con il papà, sempre e soltanto nell’interesse del piccolo. Tesi però bocciata in ogni grado di giudizio. Per la Suprema Corte, infatti, la pianificazione dettagliata delle frequentazioni si è resa necessaria proprio per prevenire l’insorgere di contrasti tra i coniugi, visti i loro rapporti improntati a una costante tensione e dal comportamento dell’ex coppia.
note
[1] Tribunale di Genova, sezione IV, decreto 29 aprile 2022.
[2] Cass. civ. sez. I, 17 settembre 2020, n. 19323
[3] C. App. Firenze sent. n. 668/2022.
[4] Cass. sent. n. 7090/2022.
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