Notifica: vale la prova di Equitalia con la fotocopia della ricevuta a.r.


Cartella esattoriale: la prova dell’avvenuta consegna può essere fornita con una semplice copia. Orientamento minoritario.
In un eventuale giudizio di opposizione al pignoramento di Equitalia, in cui il contribuente contesti di non aver mai ricevuto alcuna cartella di pagamento, con quali prove l’Agente della riscossione potrebbe dimostrare il contrario?
Secondo la Cassazione è necessaria la cartella esattoriale, oltre all’avviso di ricevimento firmato dal contribuente. Il tutto, ovviamente, in originale (a riguardo leggi: “Stop alle cartelle di pagamento se Equitalia conserva solo le ricevute ar” e “Ricorsi contro Equitalia: basta eccepire il difetto di notifica per obbligare controparte a depositare l’originale”). E ciò perché Equitalia è tenuta a conservare tali documenti per ben cinque anni (leggi: “Per quanto tempo Equitalia deve conservare l’avviso di ricevimento delle raccomandate spedite?”).
C’è però chi la pensa diversamente dalla Cassazione: come la Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro che, con una recente sentenza [1], ha fornito un’interpretazione opposta, sfavorevole al contribuente. Secondo i giudici calabresi, è sufficiente già la semplice copia della ricevuta di ritorno della raccomandata “ar” della cartella esattoriale notificata al contribuente per dimostrare, in giudizio, che quest’ultimo ne ha avuto conoscenza.
Secondo i giudici tributari investiti della questione – che così si discostano da quanto previsto dal codice di procedura civile e dall’orientamento consolidato di gran parte dei tribunali, secondo cui la fotocopia di un documento non fa prova se contestata dalla parte contro cui viene esibita – la copia dell’avviso di ricevimento è da ritenersi valida in quanto si tratta una riproduzione della cartolina a/r su un foglio in cui c’è l’attestazione dell’agente della riscossione Etr di conformità all’originale.
Insomma, per il solo fatto che lo dice e lo attesta Equitalia – che tuttavia è parte in causa e, quindi, interessata a vincere il giudizio – la fotocopia si considera conforme all’originale.
La riproduzione fotografica – si legge nella sentenza – è consentita dall’uso degli apparecchi scanner che riproducono le immagini per permetterne la conservazione in un archivio informatico, e la sua efficacia va “pienamente riconosciuta nel processo [2]”. La corrispondenza all’originale risulta sostenuta dall’attestazione di conformità all’originale compiuta dall’agente di riscossione, che – secondo l’ardita ricostruzione dei giudici calabresi – verrebbe a porsi come un vero e proprio organo indiretto della pubblica amministrazione, munito di poteri di organizzazione, gestione ed esecuzione di attività di interesse pubblico e , pertanto, come pubblico ufficiale [3].
Dunque, la cartella esattoriale è valida, in quanto è stata “adeguatamente dimostrata la notifica attraverso la riproduzione fotografica degli avvisi di ricevimento”.
note
[1] CTR Catanzaro sent. n. 1673/14.
[2] In ragione del disposto di cui all’articolo 2712 cod. civ.
[3] Funzioni pubbliche ancor più evidenti dopo il decreto 203/05, convertito dalla legge 248/2005 istitutivo della riscossione spa oggi Equitalia, «a mezzo della quale l’Agenzia delle entrate e gli altri enti pubblici esercitano la riscossione».
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