Il conducente può rifiutarsi di seguire i Carabinieri al comando se…


Etilometro: il rifiuto è giustificato solo in caso di distanza della stazione.
Conducente fermato perché sospetto di essere in stato di ebbrezza. La pattuglia lo invita a seguirlo alla stazione più vicina per fare gli accertamenti con l’etilometro. “No grazie. Devo fare altre cose urgenti” dice lui. Una situazione un po’ surreale. Ma non troppo. Perché di precedenti per situazioni simili sono piene le raccolte di giurisprudenza.
Condanna penale o no? La questione non può ricevere una risposta secca. Dipende dai casi. E ciò perché, nel 2012, la Cassazione aveva assolto un conducente che si era rifiutato di seguire la pattuglia di polizia presso il relativo comando poiché quest’ultimo si trovava a una distanza notevole (circa 30 km).
Così, quando gli agenti non hanno con sé l’apparecchio dell’alcoltest e non si è verificato alcun incidente stradale, la “distanza notevole” può essere considerata un fattore scriminante dell’eventuale rifiuto del conducente.
Ma, fuori da questa ipotesi, per l’automobilista non vi sono scelte, salvo che poi voglia affrontare un processo penale. È quanto confermato dalla Suprema Corte in una recente sentenza [1].
Questione di chilometri
Se vi sia reato o meno, dipende quindi dai chilometri: chilometri però che la legge non indica e la cui valutazione, quindi, dipende solo dalla “sensibilità” del singolo giudice chiamato a decidere della questione.
Nessun dubbio, quindi, sul reato, ossia “il rifiuto”, da parte dell’automobilista, di “sottoporsi al test alcolimetrico” se il Comando è sito a poca distanza dal luogo dove è stato effettuato il blocco del conducente.
note
[1] Cass. sent. n. 42320/14 del 10.10.2014.
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