Disturbo delle occupazioni e del riposo per gli schiamazzi che superano la normale tollerabilità.
Gli schiamazzi prodotti all’esterno del bar dai suoi avventori, che superano i limiti della normale tollerabilità e che non sono strettamente connessi all’esercizio dell’attività del bar, integrano il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone [1]. Lo ha ricordato la Cassazione in una recente sentenza [2].
A farne le spese sarà il legale rappresentante della società/ditta che gestisce il locale: su di lui la responsabilità di abusare degli strumenti sonori (musica ad alto volume) e di non impedire gli schiamazzi prodotti all’esterno dai clienti fino a notte fonda.
Inutile giustificarsi sostenendo che la responsabilità è degli avventori e che, comunque, il rumore non è generato all’interno del locale, ma in un luogo – la strada – sottratto alla disponibilità della ditta. È sufficiente, infatti, il solo fatto di aver impedito che il rumore disturbasse il riposo delle persone che vivono attorno al locale.
Peraltro, l’esercizio di un bar non può neanche considerarsi un’attività in sé rumorosa e, quindi, prevedibile. Al contrario, i rumori che superano i limiti della normale tollerabilità e non sono strettamente connessi all’esercizio dell’attività di bar non possono trovare alcuna giustificazione.
Ricordiamo, in conclusione, che il codice penale [1] punisce chiunque, tramite schiamazzi o rumori, oppure abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici. La punizione si spinge all’arresto fino a tre mesi o all’ammenda fino a 309 euro.
È necessario che il titolare del bar si renda conto di porre in essere una condotta che dà fastidio al riposo e alla quiete pubblica e privata (dolo), oppure che avrebbe dovuto rendersene conto usando la normale diligenza (colpa).
Per la punizione è necessario, però, che il disturbo sia diffuso e generalizzato, cioè vada a toccareuna moltitudine di persone, anche se a lamentarsi e a chiamare i carabinieri è una sola persona.
Per esempio:se in un condominio, un soggetto, suonando la chitarra o la batteria, disturba solo il dirimpettaio (in quanto il rumore non è particolarmente elevato o perché nel palazzo vivono solo due persone), quest’ultimo può, al massimo, avviare una causa civile di risarcimento del danno, ma non può procedere con una querela. Al contrario, se il rumore genera fastidio a tutto lo stabile ma a lamentarsi è solo il dirimpettaio, scatta il reato.
note
[1] Co. 1 art. 659 cod. pen.
[2] Cass. sent. n. 41992/14 del 9.10.2014.
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salve, abito in un quartiere residenziale fuori dal centro abitato con altre, circa 30 famiglie in unità abitative bi-trifailiari. All’interno di questo complesso abitativo esiste una sala per cerimonie (matrimoni, comunioni, ecc), dove viene sonata musica a altissimo livello anche oltre la mezzanote, a voltre fino alle 4del matino. Ovviamente non si dorme e siamo tutti disperati. A quali norme bisogna far rifrimento? Come deve intervenire il Sindaco per far cessare questa vergogna? Grazie Antonio