Dimissioni del lavoratore in mobilità per diversa occupazione


Ho un contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi stipulato ad aprile 2014: sono iscritto alle liste di mobilità differite fino alla naturale scadenza del contratto di lavoro: durante questi mesi, posso dimettermi e cambiare azienda? Con quanti giorni di preavviso?
Il codice civile [1] dispone che ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o se il contratto è a tempo indeterminato, senza preavviso, qualora si verifichi una giusta causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
In assenza di giusta causa, ossia quando il lavoratore intende recedere dal rapporto per altri motivi, quali, appunto, il rinvenimento di un’altra occupazione maggiormente gradita e meglio retribuita, o più vicina a casa, la decisione di intraprendere degli studi e così via, non è automaticamente applicabile la disciplina del preavviso.
In tali situazioni è quindi opportuno, per evitare contestazioni e successive eventuali controversie, informare tempestivamente l’attuale datore di lavoro e cercare una soluzione bonaria, arrivando alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Escludendo, quindi, che si possa prendere a riferimento la previsione contrattuale che comprende il periodo di preavviso, normalmente in questi casi si concorda che la prestazione continuerà solo per qualche altro giorno, o qualche settimana, così da mettere in condizione l’azienda di provvedere alla sostituzione del dipendente senza dovere affrontare improvvisi “buchi” nell’organico.
note
[1] At. 2119 cod. civ.