Cass. pen., sez. IV, ud. 30 marzo 2022 (dep. 31 maggio 2022), n. 21090
Presidente Ricciarelli – Relatore D’Arcangelo
Ritenuto in fatto
1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Roma, parzialmente
accoglimento della richiesta di riesame formulata da S.E. , ha confermato l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, che ha applicato gli arresti domiciliari nei confronti della persona sottoposta ad indagine con riferimento al reato di tentata estorsione di cui al capo 4), annullandola limitatamente al reato di cui al capo 5).
Al capo 5) è contestato all’indagato S.E. il delitto di cui all’art. 322 c.p., comma 2, perché avrebbe offerto un’utilità non dovuta al Comandante del porto T. di V. D.E. , pubblico ufficiale, onde indurla a compiere un atto contrario ai propri doveri e, segnatamente, affinché senz’altro esprimesse – in linea con la prassi seguita dai suoi predecessori – un parere favorevole ai sensi della L. n. 88 del 16 marzo 2001, art. 9, comma 2, propedeutico al rilascio di una nuova concessione demaniale marittima; in particolare, il S. avrebbe offerto trentaquattro biglietti per l’accesso al parco divertimento luna park S. al Comandante del Porto T. di V. D.E. , che non avrebbe accettato, denunciando i fatti all’autorità giudiziaria; fatto commesso in (omissis) .
2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l’annullamento, deducendo l’omissione e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Deduce il ricorrente che il Tribunale di Roma avrebbe illogicamente obliterato che il S. si era recato dalla D. dopo aver appreso da un funzionario del Comune di (omissis), D.C.F. , che non avrebbe potuto rilasciargli la concessione demaniale per l’installazione del luna park perché la Capitaneria di Porto, nel proprio parere, avrebbe ravvisato carenze istruttorie.
Il S. , prima di prendere “d’assalto”, con alcuni parenti, la sede dell’amministrazione comunale intorno alle ore quindici, si sarebbe, dunque, “precipitato” dal Comandante del Porto D.E. e le avrebbe offerto trentaquattro biglietti omaggio per il proprio parco divertimenti, rappresentandole di aver appreso che il rilascio dell’autorizzazione era stato bloccato, in ragione del parere espresso dalla Capitaneria.
Il S. , in particolare, avrebbe esortato la D. a rivedere il proprio parere, esprimendosi come avevano fatto tutti gli anni i suoi predecessori (“parere favorevole e basta senza chiedere null’altro”).
Secondo il Pubblico Ministero ricorrente, dunque, sarebbe illogico non considerare lo stretto collegamento esistente tra l’offerta dei biglietti e la richiesta di esprimere un parere favorevole; il S. , peraltro, avrebbe voluto questo incontro non per ragioni di cortesia, ma per risolvere la questione relativa al rilascio della concessione demaniale marittima e, qualora fossero stati accettati i biglietti, avrebbe erogato altre utilità.
Il Tribunale del riesame, dunque, avrebbe sovrastimato l’esiguità dell’offerta, obliterando il contesto dell’incontro e il valore della richiesta, fondata non solo sull’offerta dei biglietti ma anche sul richiamo alla prassi, consolidatasi negli anni precedenti, di rilascio di concessioni attraverso regalie.
Lo stesso Tribunale del riesame, peraltro, avrebbe rilevato che il S. era soggetto “gravemente insofferente alle regole e non avvezzo al rispetto dell’autorità pubblica”.
L’offerta, dunque, avrebbe dovuto essere reputata seria e idonea a incidere sulle determinazioni del pubblico ufficiale, posto che il delitto di cui all’art. 322 c.p., comma 2, non richiede che l’utilità offerta sia proporzionata alla prestazione illecita richiesta.
3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8, conv. dalla L. n. 176 del 2020, prorogata per effetto del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, art. 16, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. n. 15 del 25 febbraio 2022.
Con requisitoria e conclusioni scritte del 14 marzo 2022, il Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Con memoria del 24 marzo 2022, il difensore della persona sottoposta ad indagini, avvocato L.T., ha chiesto l’inammissibilità del ricorso o, quanto meno, il rigetto del ricorso, in quanto diretto a contrastare; Affatto l’apprezzamento del Tribunale di Roma.
Considerato in diritto
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi nello stesso proposti si rivelano diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati.
2. Il Pubblico ministero ricorrente, con unico motivo, deduce l’omessa e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
3. Il motivo si rivela, tuttavia, inammissibile, in quanto il pubblico ministero ricorrente non ha dimostrato l’illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata, ma si è limitato a ribadire, anche mediante l’esposizione di ampi stralci dei risultati delle indagini, la fondatezza dell’impostazione accusatoria.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tuttavia, non sono deducibili con il ricorso per cassazione censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente,
o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (ex plurimis: Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
La proposizione di una tesi alternativa, ritenuta maggiormente plausibile rispetto alla tesi illustrata nella decisione impugnata, prescindendo dalla evidenziazione delle aporie logiche contenute nella stessa è, del resto, attività non consentita nel giudizio di legittimità.
Infatti, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l’art. 606, comma 1, lett. e) del c.p.p. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove (ex plurimis: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Elia, Rv. 229369).
Le censure formulate dal pubblico ministero ricorrente si rivelano, dunque, inammissibili, in quanto contestano in fatto l’apprezzamento dell’ordinanza impugnata, senza dimostrarne la contraddittorietà o la manifesta illogicità, e ne sollecitano un riesame di merito mediante una rinnovata valutazione di elementi probatori.
4. La valutazione operata dal Tribunale di Roma, peraltro, non si rivela manifestamente illogica.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’offerta o la promessa di donativi di modesta entità integrano il delitto di istigazione alla corruzione solo qualora la condotta sia caratterizzata da un’adeguata serietà, da valutare alla stregua delle condizioni dell’offerente nonché delle circostanze di tempo e di luogo in cui l’episodio si colloca, e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale (ex plurimis, Sez. 6, n. 1935 del 04/11/2015, dep. 2016, Shirman, Rv. 266498 – 01).
Muovendo da tali consolidati principi, il Tribunale di Roma, con valutazione che non pare certo manifestamente illogica, ha ritenuto nella specie che la modica regalia era stata operata anteriormente al colloquio con il Comandante D. , che il valore di ciascun biglietto, allo stato non accertato, comunque “non poteva essere particolarmente elevato viste, le caratteristiche del sito” e che vi era la consuetudine della famiglia S. di donare biglietti omaggio alle forze dell’ordine e alle autorità locali.
Il Tribunale ha, inoltre, rilevato che “al di là di tale profilo, l’episodio appare ricostruito in modo piuttosto generico per effetto degli atti di p.g., risultando non chiaramente delineato il collegamento tra l’offerta dei biglietti (che veniva operato prima di qualunque ulteriore discorso e non era accettata) ed il successivo confronto inerente l’iter della pratica”.
Nel caso di specie, dunque, il Tribunale del riesame, nell’escludere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato contestato di istigazione alla corruzione passiva, non ha illogicamente obliterato le condizioni di contesto (recte: tutte le circostanze della situazione contingente e le prassi illecite instauratasi in passato), ma ha ritenuto che nel caso di specie il carattere modico della somma offerta assumesse valenza preponderante rispetto agli altri elementi acquisiti e, dunque, non consentisse di ritenere comprovata la serietà dell’offerta, anche in relazione alle dinamiche del colloquio, per come accertate.
5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.