Tribunale di Campobasso – Sezione penale
Sentenza 15 novembre 2019 n. 474
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
ART. 544 c.p.p.
IL TRIBUNALE
in persona del GIUDICE Onorario Dr.ssa Giulia PETTI alla pubblica udienza del 20 settembre 2019 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo, la seguente:
SENTENZA
nei confronti di:
(…), nato a C. d’A. il (…) ed ivi residente alla Via (…) – domicilio dichiarato – LIBERO – PRESENTE n.c.
IMPUTATO
del reato p. e p. dall’art. 570 c.p. perché, serbando una condotta all’ordine e alla morale delle famiglie, non corrispondendo la somma dovuta pari al 50% delle spese straordinarie relative ai figli minori (…) e (…) e disinteressandosi delle loro esigenze di salute e scolastiche, in particolare:
– non prestando il consenso alla partecipazione a gite scolastiche;
– non prestando assistenza ai gli nello svolgimento dei compiti scolastici;
– non recandosi alle convocazioni scolastiche per gli incontri scuola-famiglia;
– opponendosi a che i minori svolgessero attività pomeridiane sportive, sociali o scolastiche nei giorni della settimana a lui assegnati per l’affidamento;
– rifiutando di accompagnare il figlio (…) presso il centro riabilitativo “L’Incontro” nei giorni in cui era a lui affidato;
si sottraeva agli obblighi di assistenza inerenti la qualità di genitore.
In Colle d’Anchise, con condotta perdurante.
Con l’intervento del P.M.O. Dr.ssa Re.PA., del difensore di fiducia per la P.C. (…), l’avv. Ma.BI. del Foro di CAMPOBASSO e del difensore di fiducia per l’imputato l’avv. Ni.PA. del foro di CAMPOBASSO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 24.11.2014 il Pubblico ministero disponeva la citazione a giudizio di (…) per il reato di cui in rubrica.
All’udienza del 18.03.2015, veniva dichiarata l’assenza dell’imputato, si costituiva parte civile (…) e, in mancanza di questioni preliminari, veniva aperto il dibattimento e richiesti ed ammessi i mezzi istruttori; all’udienza del 23.06.2017, essendo mutata la persona del Giudicante, preso atto del mancato consenso della difesa all’utilizzabilità degli atti acquisiti dal precedente magistrato, si disponeva il rinnovo dell’istruttoria dibattimentale all’esito della quale, le parti concludevano come riportato in epigrafe e il processo veniva definito con sentenza, del cui dispositivo si dava lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere di questo giudicante, gli atti risultanti dall’istruttoria dibattimentale comprovano, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità del prevenuto in ordine ai reati al reato a lui contestato: le dichiarazioni della sig.ra (…), ex convivente dell’odierno imputato e madre dei suoi figli (…) e (…), infatti, hanno trovato conferma nelle testimonianze degli altri testi escussi in dibattimento e, in particolare, in quelle della sig.ra (…) e (…), rispettivamente cognata e figlia della persona offesa, delle sig.re (…) e (…), insegnanti del figlio della ex coppia (…) e da (…) e (…) rispettivamente assistente sociale e psicologa che hanno avuto in carico il minore, oltre che dai documenti acquisiti agli atti del processo.
Da tali dichiarazioni e documenti, infatti, si evince di come il (…), dal momento della separazione con la (…) e fino al momento in cui questa presentava la denuncia-querela, oltre a non versare le spese straordinarie necessarie per le esigenze dei figli, si è sempre sottratto ai suoi obblighi di assistenza morale agli stessi, non andando mai a scuola a chiedere del loro andamento scolastico, non aderendo all’invito delle insegnanti di recarsi a scuola, non autorizzandoli a partecipare ai viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, non contribuendo alle spese delle attività fisiche svolte dai due ragazzi, non rendendosi mai disponibile ad accompagnarli nelle loro varie attività sociali e, anzi, costringendo la sig.ra (…) a ritirare i due ragazzi dal corso di basket perché non era disposto a sacrificare o a cambiare il giorno stabilito dal Tribunale civile per tenere con sé i figli, apparendo più interessato a far rispettare, dalla sua ex compagna, gli accordi in merito al suo diritto di visita che il benessere dei figli tanto che (…) viveva in un costante stato di ansia a causa del quale che ha avuto bisogno di una psicoterapeuta che lo aiutasse a superare il disagio causatogli dal comportamento del padre (cfr. testimonianza (…)).
La volontarietà della condotta emerge pienamente da quanto riferito dalla sig.ra (…), insegnate di (…) alla scuola primaria: la teste, infatti, escussa all’udienza del 10.11.2017, riferiva che, contattato il (…) per le problematiche riguardanti i problemi di apprendimento di (…) e facendo presente allo stesso che c’era la necessità di richiedere un insegnante di sostegno, questi, al telefono, le dichiarava “maestra, fate quello che volete, bocciatelo pure, a me non interessa”. Tanto che la (…) doveva ricorrere al Tribunale per i minori per avere l’autorizzazione a sottoporre a visita neuropsichiatrica il ragazzo.
Tale condotta appare estremamente contraria all’ordine ad alla morale delle famiglie, laddove si consideri anche che, quando il prevenuto teneva i figli con sé il fine settimana, questi non uscivano, non vedevano gli amici, non facevano attività fisica, non facevano i compiti e andavano anche a scuola con una scarsa igiene e, quindi, anche gravemente lesiva dello sviluppo psico-fisico dei figli e per nulla tesa a favorire la loro personalità.
Essa, pertanto, integra appieno il reato di cui all’art. 570 c.p. contestato al prevenuto atteso che sussiste nella condotta del prevenuto, sia l’elemento oggettivo che quello soggettivo del reato di cui all’art. 570 c.p., caratterizzati dalla consapevole volontà di sottrarsi agli obblighi di legge in assenza di qualsivoglia causa giustificativa.
Né a scriminare la condotta può valere la circostanza che il prevenuto accudisse la madre non autosufficiente o che versasse regolarmente il mantenimento per i figli: come riferito dalla dott.ssa (…) psicoterapeuta che ha avuto in cura (…), il ragazzo viveva in un costante stato di ansia perché si rendeva conto che la madre non ce la faceva a soddisfare i bisogni suoi e del fratello e, come affermato costantemente dalla Suprema Corte, per “mezzi di sussistenza” devono intendersi “non più solo i mezzi per la sopravvivenza vitale, ma anche gli strumenti che consentono un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze (abbigliamento, libri, mezzi di trasporto e di comunicazione)” (Cass., Sez. VI, n. 2736 del 21.01.2009, ud. del 13.11.2008). E il prevenuto ha omesso di versare qualsiasi somma inerente le spese straordinarie necessarie per la cura e lo sviluppo dei figli, anche quelle del dentista, iniziando a contribuire solo dopo che la (…) ha sporto la denuncia-querela che ha dato luogo a questo procedimento.
Ritenuta, quindi, la responsabilità del prevenuto in ordine al reato a lui ascritto in rubrica; valutati tutti i criteri direttivi di cui all’art. 133 c.p., in particolare la modalità della condotta e la qualità della persona offesa; ritenuto di poter concedere le circostanze attenuanti generiche, visto che il prevenuto frequenta regolarmente i figli ed intrattiene con loro rapporti affettivi costanti, la pena equa da irrogare allo stesso si reputa essere quella del pagamento di Euro 300,00 di multa (pena base mesi Euro 450,00 di multa, ridotta a Euro 300,00 ex art. 62 bis c.p.).
Consegue la condanna del prevenuto al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni causati a (…), costituita parte civile in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori (…) e (…), da liquidarsi in separata sede, oltre alla refusione delle spese dalla stessa sostenute per la sua costituzione e rappresentanza in giudizio che si liquidano in complessivi Euro 2.637,00, oltre al rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, somma ritenuta congrua in relazione all’attività prestata dalla difesa di parte civile.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533 e seguenti c.p.p., dichiara (…) colpevole del reato a lui ascritto in rubrica e, concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena del pagamento di Euro 300,00 di multa, oltre alle spese processuali.
Pena sospesa.
Visti gli artt. 538 e seguenti c.p.p., condanna l’imputato al risarcimento dei danni causati a (…), costituita parte civile in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori (…) e (…) , da liquidarsi in separata sede, oltre alla refusione delle spese dalla stessa sostenute per la sua costituzione e rappresentanza in giudizio che si liquidano in complessivi Euro 2.637,00, oltre al rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Motivazione riservata in giorni 60.
Così deciso in Campobasso il 20 settembre 2019. Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2019.