Sfratto esecutivo: si blocca con minori e anziani?


Come allungare i tempi dello sfratto in presenza di bambini o anziani disabili e portatori di handicap.
La possibilità di sfrattare un inquilino moroso o con il contratto scaduto è subordinata all’esistenza di un contratto di locazione scritto e registrato. Diversamente, l’unico modo per mandare via l’affittuario è attivare un normale processo, rivolto ad accertare l’inesistenza del diritto a permanere nell’abitazione (è la cosiddetta «causa di occupazione senza titolo»).
Al di là, però, degli aspetti procedurali – che comunque non pregiudicano il diritto del padrone di casa di rientrare nel possesso del proprio appartamento – ci si chiede spesso se lo sfratto esecutivo si blocca con minori e anziani. Cosa succede se l’inquilino è portatore di handicap o se ha a carico minorenni o disabili?
La questione ha generato e genera spesso incertezze a causa delle numerose proroghe agli sfratti che sono state in passato approvate con legge dai governi. Alcune di queste norme però sono state dichiarate illegittime perché incompatibili con il diritto di proprietà tutelato dalla Costituzione.
Partiamo allora dalle regole basilari per comprendere cosa potrebbe, laddove non sia possibile bloccare, quantomeno rallentare lo sfratto esecutivo.
Indice
Cos’è lo sfratto esecutivo?
Lo sfratto esecutivo è un provvedimento emesso dal giudice a seguito del ricorso del locatore. Due sono le ipotesi in cui può essere emesso:
- in caso di morosità, anche per un solo canone mensile, purché protratta per almeno 20 giorni (cosiddetto «sfratto per morosità»);
- in caso di scadenza del contratto per avvenuta disdetta (cosiddetto «sfratto per finita locazione»).
«Esecutivo» significa che può essere messo in esecuzione dall’ufficiale giudiziario, ossia che è immediatamente vincolante.
In verità, nell’ordinanza di sfratto, il giudice assegna sempre un termine al conduttore per lasciare l’appartamento, dandogli così il tempo di cercare una sistemazione alternativa.
In ogni caso l’inquilino può, alla prima udienza, chiedere la concessione del cosiddetto «termine di grazia»: 90 giorni di tempo per trovare i soldi e pagare tutte le mensilità nel frattempo scadute comprese le spese legali. Il più delle volte, è solo un tentativo per allungare i tempi dello sfratto.
Cosa succede se l’inquilino è anziano e portatore di handicap?
Il conduttore portatore di handicap non è esonerato dall’obbligo di corrispondere il canone di locazione. Sicché, il locatore può comunque avviare lo sfratto per morosità.
Si tenga presente che, anche agli effetti delle precedenti proroghe degli sfratti, la legge [1] stabiliva che l’esecuzione degli sfratti stessi, prevista nei Comuni con alta tensione abitativa non operava in caso di «mancato regolare pagamento del canone di locazione e dei relativi oneri accessori».
Dunque, il conduttore malato, anziano e/o portatore di handicap può essere regolarmente sfrattato come chiunque altro.
Sfratto: che succede se nell’appartamento ci sono minori e anziani?
Lo stesso discorso vale se l’inquilino ha a carico minori e anziani. La loro presenza nell’appartamento non dà diritto né alla sospensione dello sfratto, né a una proroga. Non almeno per legge.
Nella realtà dei fatti, però, lo sfratto dipende dalla solerzia dell’ufficiale giudiziario il quale è tenuto, con il provvedimento del giudice, a recarsi presso l’appartamento ove si trova l’inquilino e a intimargli di lasciarlo. Senonché qui la legge è piuttosto lacunosa: nessuna norma stabilisce infatti quanti accessi l’ufficiale giudiziario debba fare prima di poter ricorrere alla forza pubblica e al fabbro affinché, in caso di opposizione dell’inquilino, forzi la porta e riconsegni l’appartamento al legittimo proprietario.
Insomma è ben possibile che, dinanzi alle “preghiere” di una persona molto anziana o disabile, l’ufficiale giudiziario chiuda un occhio e allunghi i tempi dello sfratto giustificandosi con il carico di lavoro o dando maggiore priorità ad altre procedure di sfratto. È un comportamento chiaramente scorretto, che non trova alcuna giustificazione nella legge. Tuttavia è difficile, per il locatore, dimostrare che il ritardo nell’esecuzione dell’ordinanza di sfratto sia frutto di un atteggiamento compiacente del pubblico ufficiale e non di una difficoltà operativa.
Insomma, la legge non accorda discrezionalità all’ufficiale giudiziario di stabilire quali sfratti eseguire per primi e quali invece “mettere in coda” ma non poche volte questo succede comunque.
note
[1] Art. 1, comma 4, Dl 1° febbraio 2006, n. 23, convertito in legge 86/2006, recante misure urgenti per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo.