Chi chiede la rateazione non può più opporsi al pignoramento o al fermo


Legittimo il fermo amministrativo quando il contribuente interrompe il pagamento delle rate: la richiesta di dilazione testimonia l’acquiescenza del contribuente alla pretesa tributaria.
Attenzione a chiedere la rateazione del debito con Equitalia solo per prendere tempo o, magari, senza aver prima fatto i conti con il proprio portafoglio e l’effettiva possibilità di adempiere regolarmente al piano concordato. Infatti, in caso di decadenza dal beneficio della dilazione – che, con le ultime modifiche legislative, scatta dopo il mancato versamento di otto rate anche non consecutive – non si può più impugnare l’eventuale azione esecutiva intrapresa dall’agente della riscossione o il preavviso di fermo auto o di ipoteca.
Difatti, salvo far valere “vizi propri” di tali atti (per esempio, il difetto di notifica del preavviso di fermo/ipoteca o la non corretta indicazione delle cartelle o l’eventuale prescrizione), il contribuente che faccia istanza per pagare a rate dimostra acquiescenza alla pretesa dell’ente impositore. In altre parole, egli ammette di essere debitore di quella somma e si dichiara disposto a pagarla.
A dirlo è una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma [1].
Con l’accordo tra fisco (rappresentato dall’Agente della riscossione, ossia Equitalia) e il contribuente, si crea una sorta di reciproco consenso: da un lato il primo rinuncia alle azioni esecutive e alla immediata riscossione; dall’altro il secondo accetta il proprio debito e si impegna a pagarlo in rate. Dunque, dopo tale ammissione di debito, non si può strumentalmente impugnare l’eventuale esecuzione forzata o la misura cautelare (fermo o ipoteca) appellandosi a vizi delle cartelle esattoriali (come, ad esempio, la non corretta notifica delle stesse o l’assenza di debito): sarebbe un comportamento contraddittorio che i giudici, aderendo all’orientamento qui riportato, rigetteranno di sicuro. Insomma, conviene pagare.
note
[1] CTR Roma, sent. n. 5081/2014.
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