Mio fratello ha ricevuto dall’ex Equitalia un’intimazione di pagamento. Cosa possiamo fare considerando che mio fratello ha già tutto pignorato?
Occorre innanzitutto dire che la comunicazione ricevuta da suo fratello è un’intimazione di pagamento, cioè un atto formale che l’agente della riscossione è tenuto ad inviare al debitore prima di avviare nei suoi confronti azioni esecutive (cioè pignoramenti di beni mobili, immobili o di stipendi o pensioni) necessarie per il recupero forzoso dell’importo in essa indicato (importo derivante dall’omesso pagamento di cartelle notificate in un arco temporale che va dal 2009 al 2017).
Questo significa che se vi fossero contestazioni da sollevare non basterebbe rispondere a questa comunicazione (cioè all’intimazione di pagamento), ma occorrerebbe impugnarla presentando ricorso dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale (entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data in cui l’intimazione è stata notificata).
Fatta questa necessaria premessa, occorre dire che:
- l’unica contestazione sostanziale che si può opporre nel momento in cui viene notificata un’intimazione di pagamento, è la prescrizione del debito;
- l’ingente debito che risulta a carico di suo fratello è in larghissima parte a titolo di Irpef e Irap;
- Irpef ed Irap si prescrivono nel termine ordinario di dieci anni (in questo senso si è espressa la Corte di Cassazione con ordinanza n. 8.120 del 2021), mentre le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di anni cinque.
Ora, se dalle date in cui risultano notificate le cartelle indicate nella prima pagina della comunicazione da lei allegata e fino alla data in cui risulta notificata la comunicazione stessa fossero passati più di dieci anni (oppure più di cinque per la sola cartella relativa a sanzioni amministrative), senza che nel frattempo sia stata notificata a suo fratello nessuna ulteriore richiesta di pagamento degli stessi importi, allora si potrebbe impugnare l’intimazione di pagamento dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale contestando la prescrizione degli importi recati dalle cartelle e per i quali importi fossero passati più di dieci anni tra notifica della cartella e notifica dell’intimazione.
Tuttavia occorre evidenziare che se in questi anni a suo fratello fossero stati notificati avvisi, ipoteche, fermi amministrativi, solleciti, pignoramenti oppure altri atti con i quali venivano chieste in pagamento le somme citate nell’intimazione da lei allegata, allora la prescrizione avrebbe cominciato di nuovo a decorrere da zero nel momento in cui questi atti giungevano a suo fratello.
Ciò che voglio dire è che è possibile (anzi, è probabile) che nessuna delle somme indicate nelle cartelle citate nell’intimazione allegata risulti prescritta se, dal 2012 in poi (cioè negli ultimi dieci anni precedenti alla notifica dell’intimazione allegata), suo fratello abbia ricevuto la notifica di altri atti con i quali quelle stesse somme gli venivano sollecitate in pagamento dall’agente della riscossione.
Quindi vi sconsiglio di impugnare l’intimazione allegata senza la certezza della prescrizione degli importi indicati nelle cartelle riassunte in essa.
A quel punto, se l’intimazione non fosse impugnata da suo fratello (mancando validi e fondati motivi per fare ricorso), l’agente della riscossione avvierà nuove azioni esecutive nei confronti dei beni (mobili, immobili o degli stipendi o pensioni) di suo fratello.
Se suo fratello possiede oggi beni già oggetto di pignoramenti oppure percepisce stipendi o pensioni già pignorati in passato, il peggio che gli possa accadere saranno perciò nuovi pignoramenti sugli stessi beni (che, come si dice in gergo, si “accoderanno” ai pignoramenti già eseguiti).
Se invece suo fratello possiede beni di qualunque tipo non pignorati in passato, è probabile (soprattutto se di valore consistente) che questi beni saranno a breve pignorati.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte