Photored: multa nulla se il Comune non prova la delibera di autorizzazione


L’installazione del dispositivo di controllo elettronico deve essere sempre approvata da una delibera dell’ente la quale va prodotta nel corso della causa di opposizione: diversamente, il ricorso del cittadino va accolto.
L’installazione del photored deve essere, ogni volta, autorizzata da una delibera comunale. Così, se il cittadino impugna la multa per il passaggio con il rosso, contestando la legittimità dell’apparecchio elettronico, il Comune deve produrre in giudizio la predetta delibera. Se quest’ultima manca o non viene depositata agli atti, la contravvenzione è nulla.
È quanto risulta da una recente sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere [1].
Senza delibera agli atti, dunque, addio alla multa del photored. Va pertanto annullato il verbale all’automobilista passato col rosso se il Comune non produce in giudizio la delibera che autorizza l’installazione dell’impianto per il rilevamento elettronico di fronte alla specifica contestazione dell’opponente.
Secondo l’interpretazione del tribunale campano, nei giudizi di opposizione alla sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al codice della strada si verifica una inversione dei ruoli delle parti: in pratica, in deroga alla regola generale – che impone l’onere della prova a colui che inizia il giudizio – in questa materia, non è il ricorrente a dover dimostrare la legittimità dell’operato della pubblica amministrazione, ma è quest’ultima, dopo la contestazione del cittadino, tenuta a dare prova di aver agito nel pieno rispetto della legge.
Dunque, in caso di contestazione sulla regolarità dei photored, il Comune deve dimostrare che lo stesso è in regola e la sua installazione è stata approvata dalla Giunta comunale.
Con la conseguenza pratica che, se l’ente si dimentica di tale allegazione, oppure la produce solo in fotocopia, o ancora nel caso in cui non si costituisca affatto in causa e resti contumace, senza la delibera agli atti il giudice non può controllare la fondatezza della censura mossa dall’automobilista; per cui quest’ultimo vincerà il giudizio.
note
[1] Trib. Santa Maria Capua Vetere, sent. n. 1732/14.
Autore foto: cassazione. net