Condominio: l’amministratore nominato dal giudice si fa pagare dall’assemblea


Compenso solo con preventivo.
L’amministratore di condominio, nominato “coattivamente” dal tribunale quando l’assemblea non vi provveda o non riesca a trovare l’accordo (sempre che i condomini siano più di otto [1]) non va considerato come un ausiliare del giudice, come se si trattasse di un consulente tecnico o un custode. La precisazione, che proviene da una recente sentenza della Cassazione [2] ha un’importante conseguenza pratica: l’amministratore di nomina giudiziaria non può, perciò, richiedere al tribunale che lo abbia designato la liquidazione, con decreto, del suo compenso [3]. Egli, infatti, instaura comunque, con i condomini, un rapporto contrattuale (di mandato), al pari dell’amministratore incaricato dalla maggioranza dei condomini [4].
Perciò, egli dovrà rendere conto del proprio operato non al giudice ma soltanto all’assemblea e la misura del suo compenso, qualora insorga una contestazione con i condomini a cui sia presentata la “parcella”,potrà essere eventualmente determinata dal giudice all’esito di una causa ordinaria, svolta in contraddittorio coi vari proprietari [5].
In ogni caso, è anche vero che, con la nuova Riforma del condominio,entrata in vigore nel giugno 2013, l’amministratore nominato dal giudice ha comunque l’obbligo di specificare analiticamente all’assemblea, a pena di nullità, sin dal momento dell’accettazione, l’importo che gli sia dovuto a titolo di compenso [6].
Pure laddove il regolamento di condominio preveda la gratuità dell’incarico dell’amministratore, gli oneri relativi alla retribuzione dell’amministratore nominato dall’autorità giudiziaria vanno ripartiti tra tutti i partecipanti al condominio, in quanto tenuti per legge a contribuire alle spese necessarie per il godimento della cosa comune e per i servizi relativi.
L’assemblea può sempre subordinare la nomina dell’amministratore indicato dal tribunale alla prenotazione di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile.
L’amministratore giudiziario resta in carica per il termine di un anno, rinnovabile per uguale durata [7], se non venga prima sostituito da un amministratore nominato dall’assemblea condominiale.
note
[1] Art. 1129 cod. civ.
[2] Cass. sent. n. 16698/2014.
[3] Secondo le modalità previste dall’articolo 52 cod. proc. civ.
[4] Art. 1136 cod. civ.
[5] Secondo quanto prescrive l’art. 1709 cod. civ. per la remunerazione di qualsiasi mandatario che non sia stabilita dalle parti.
[6] Art. 1129, comma 14 cod. civ.
[7] Ordinariamente previsto dal comma 10 dell’articolo 1129 cod. civ.
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