Per evitare che chi vinca debba sobbarcarsi ulteriori spese, il Parlamento sta varando le modifiche all’attuale norma sul pagamento dell’imposta di registro.
Perché chi vince un processo civile deve pagare anche le spese dell’imposta di registro? Secondo i senatori, semplicemente, non dovrebbe. Per questo a Palazzo Madama si sono apportate modifiche alla vigente normativa in merito.
Il Senato ha dato il primo via libera al disegno di legge che modifica l’art. 57 comma primo Tur introducendo una parziale revisione del principio di solidarietà a vantaggio di chi vince un processo civile. La commissione Finanze del Senato ha approvato il testo dell’articolo, così come riformulato dalla Commissione, in parziale riforma rispetto a quello originariamente proposto dalla parlamentare pentastellata Felicia Guadiano.
Attualmente, in vista del voto referendario e delle elezioni amministrative che si terranno domenica 12 giugno, i lavori per l’approvazione del disegno di legge sono fermi, ma l’annuncio è previsto per la seduta di martedì 14 giugno con il voto sulla legge delega al Governo sugli appalti.
Lo scopo della modifica è, così come indicato dalla prima firmataria Guadiano, quello di eliminare l’anomalia rispetto al contenuto della sentenza, la quale dovrebbe esonerare il vincitore del processo al pagamento di ulteriori spese e che, invece, ora prevede che le parti in causa siano obbligate in solido al pagamento.
Spesso e volentieri, però, per la parte vincitrice oltre al danno c’è anche la beffa: non è raro che sia lo stesso vincitore a dover anticipare le spese di registrazione per il soccombente per evitare che scadano i termini e a doversi poi dotare di un nuovo titolo esecutivo (come ad esempio un decreto ingiuntivo) per ottenere il pagamento. Infatti, nel caso in cui le parti non paghino entro il termine fissato le spese di registrazione, scatta in automatico l’avviso di liquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate con conseguente aggravio di spese ed oneri accessori. Ciò comporta un nuovo debito che rende sempre più difficile per la parte vittoriosa tutte le spese sostenute.
Con le nuove modifiche (che verranno applicate agli atti dell’autorità giudiziaria depositati dal 1° gennaio 2023) sarà, invece, imposto prima il pagamento al soccombente e solo una volta passati sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione, nel caso in cui l’imposta non risulti assolta per intero, le Entrate si rivolgeranno alla parte vittoriosa.
Nello specifico, la nuova forma prevede che «Per gli atti dell’autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente giudizi civili, il pagamento dell’imposta di registro grava sulle parti soccombenti e, in via sussidiaria, decorsi sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione senza che l’imposta sia stata da queste ultime interamente assolta, sulle parti vittoriose. In caso di soccombenza reciproca l’imposta grava solidalmente sulle parti in causa».
Il termine di sessanta giorni è stato ritenuto adeguato a garantire sia le parti in causa che l’Agenzia delle Entrate.
Nel caso di soccombenza reciproca, invece, la responsabilità solidale continuerà a imporre a tutte le parti il pagamento dovuto.