Va ricalcolata la pena se la norma è dichiarata incostituzionale anche col giudicato


Cassazione, cade il tabù del giudicato: storica sentenza delle Sezioni Unite.
Avrà un fortissimo impatto sulla popolazione carceraria la nuova sentenza della Cassazione che, di fatto, dice addio all’intangibilità delle sentenze “passate in giudicato”, ossia divenute definitive e irrevocabili, retaggio del periodo fascista.
Le Sezioni Unite hanno infatti emesso una sentenza storica che archivia la mitologia della “cosa giudicata”, intollerabile in uno Stato democratico in cui è preminente la tutela dei diritti della persona.
Non saranno più considerate “definitive” e immodificabili le pene inflitte dal giudice sulla base di norme poi dichiarate incostituzionali dalla Consulta, e che dunque, poiché considerate contrarie alla nostra Carta Costituzionale, mai avrebbero dovuto essere introdotte nel nostro ordinamento. È per esempio il caso di una serie di “irragionevoli previsioni sanzionatorie” nei confronti di clandestini, recidivi, tossicodipendenti, diventati i “clienti abituali” del carcere proprio per quell’eccesso di pena illegale.
Il giudice dell’esecuzione, da oggi in poi, potrà cancellare, con un solo tocco, le sentenze definitive, aprendo le porte del carcere a chi stia ancora scontando una pena considerata, dalla Corte Costituzionale, ingiusta. Ma, soprattutto, spetterà al pubblico ministero attivare il giudice per l’eventuale ricalcolo della pena, sia se deve ancora essere emesso l’ordine di esecuzione sia se la detenzione è già in corso. E questo specifico dovere del Pm è un punto centrale della decisione, destinata a incidere significativamente sulla popolazione carceraria, più di quanto abbiano fatto tante recenti misure “svuota-carceri”.
Nella sentenza in commento, unica nel suo genere, le Sezioni Unite mettono nero su bianco un principio storico: se, dopo una sentenza irrevocabile di condanna, la Corte Costituzionale dichiara illegittima una norma che ha aggravato l’entità della pena, quest’ultima va ricalcolata qualora non sia già stata scontata interamente. Sul pubblico ministero grava l’obbligo di chiedere al giudice dell’esecuzione l’eventuale ricalcolo.
Il principio non si applica, ovviamente, se dopo la sentenza interviene una legge che introduce una sanzione più favorevole, sulla base di una diversa valutazione del disvalore penale di un fatto. Qui il giudicato resta un limite invalicabile. Diverso il caso dell’incostituzionalità di una norma che, pur essendo stata in vigore fino alla pronuncia di illegittimità, era sostanzialmente invalida perché «”mai avrebbe dovuto essere introdotta nell’ordinamento repubblicano, che è Stato costituzionale di diritto, ciò che implica il primato delle norme costituzionali, che non possono perciò essere violate dal legislatore ordinario”. Qui la norma è “geneticamente nata morta” e quindi il giudicato non è invalicabile.