Da oggi in poi, bisognerà fare più attenzione al piede sull’acceleratore, gli autovelox potrebbero essere posizionati proprio sulle strade più impensabili.
Torni a casa dal lavoro, apri la cassetta della posta e una busta sospetta attira la tua attenzione: la prendi in mano e la riconosci subito. È una multa per eccesso di velocità, lo sai. Allora, pensi di andare a cercare qualche falla nel verbale, sperando di poterla annullare, magari perché la postazione dell’autovelox non era stata correttamente autorizzata dal prefetto. Le tue speranze in futuro potrebbero essere vane però, perché – come affermato proprio oggi dalla Cassazione [1] – d’ora in avanti la Polizia, munita di autovelox mobili, potrebbe essere proprio dietro l’angolo ad aspettare una tua manovra azzardata, senza necessità di alcuna specifica autorizzazione per farlo.
Da oggi, i controlli stradali potrebbero cambiare in maniera radicale: alla Polizia, infatti, è stata confermata la legittimità di posizionarsi dove più ritiene opportuno per controllare la velocità delle auto tramite postazioni mobili (sia in una strada in cui per 200 metri è previsto il limite di velocità a 30, o dietro a una curva, o in una strada in discesa deserta).
La Corte di legittimità si è trovata a dare ragione al Comune, che aveva impugnato la sentenza del tribunale, con la quale era stato ritenuto illegittimo il verbale della multa. Secondo il giudice territoriale, il verbale di contestazione dell’eccesso di velocità rilevato attraverso l’utilizzo dell’autovelox è illegittimo nel caso in cui non vengano indicati gli estremi del decreto del Prefetto di autorizzazione all’installazione del dispositivo di rilevazione.
Per la Cassazione, come già precedentemente chiarito in tema di sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti di velocità accertati tramite autovelox, è innegabile che la «mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nella contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento non rimediabile». Un principio che, però, spiegano i giudici di legittimità, vale solo nel caso in cui la multa sia stata rilevata da autovelox fissi e automatici, i quali possono considerarsi installabili in strada solo nel caso in cui il prefetto ne autorizzi l’installazione.
Secondo la normativa vigente [2], nel caso di strade extraurbane secondarie e delle strade urbane a scorrimento è necessario un provvedimento prefettizio che autorizzi l’installazione e utilizzazione di una postazione autovelox fissa.
Al contrario, nelle autostrade e nelle strade extraurbane principali, gli organi di polizia stradale hanno la facoltà di utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici in base alle direttive del ministero dell’Interno e previa consultazione del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. Questa distinzione serve perché il decreto prefettizio ha lo scopo di consentire la possibilità di usare senza presidio apparecchiature automatiche di rilevamento delle infrazioni per eccesso di velocità [3].
Per quanto riguarda, invece, la rilevazione elettronica della velocità (tramite autovelox) nei centri urbani è consentita con postazioni mobili alla presenza di agenti di Polizia [4] senza la necessità di essere autorizzata dal prefetto.
note
[1] Cort. Cass. sent. 18560/2022
[2] D.l. n. 121/2022 art. 4
[3] Cort. Cass. sent. 776/2021
[4] Cort. Cass. sent. 1662/2019