Nel caso di immobile di proprietà di più persone (per successione ereditaria) il singolo comproprietario può limitarsi a pagare la Tari solo in proporzione alla propria quota di proprietà?
La legge (cioè l’articolo 1, comma 642, della legge n. 147 del 2013) stabilisce che se l’immobile sul quale è dovuta la TARI ha più possessori o detentori (come è nel suo caso), essi sono tenuti in solido al pagamento dell’unica obbligazione tributaria.
Questo significa che l’obbligazione del pagamento della TARI è un’obbligazione solidale e, quindi, tutti i condebitori (nel suo caso gli eredi) sono tenuti, nei confronti del creditore (cioè il Comune), ciascuno al pagamento dell’intero importo.
Le obbligazioni solidali (disciplinate dagli articoli 1292 e seguenti del Codice civile) prevedono che il creditore (cioè il Comune nel suo caso):
- abbia il diritto di pretendere il pagamento dell’intero importo da tutti i singoli condebitori;
- possa rifiutare un pagamento parziale effettuato dal singolo condebitore;
- possa accettare un pagamento parziale da parte del singolo condebitore con riserva, però, di chiedere allo stesso soggetto il pagamento della parte restante.
In definitiva tutti i Comuni italiani, in base alla legge:
- hanno il diritto di pretendere, nel caso in cui ci siano più contribuenti che posseggano un immobile soggetto a TARI, il pagamento dal singolo debitore dell’intero importo dovuto (del 100%) anche se il debitore possiede solo una quota dell’immobile;
- hanno il diritto di rifiutare un pagamento parziale (cioè di rifiutare il pagamento dell’importo corrispondente, ad esempio, soltanto alla quota di proprietà);
- hanno il diritto di accettare un pagamento parziale (cioè di accettare il pagamento del solo importo corrispondente alla quota di proprietà) indicando nella quietanza la riserva di agire in seguito, nei confronti della stessa persona che ha effettuato il pagamento parziale, per ottenere il pagamento del residuo.
Pertanto, nel suo caso (come in tutti i casi simili al suo), lei non ha il diritto di pagare solo l’importo corrispondente alla sua quota di proprietà perché è invece il Comune che ha il diritto, in base alla legge, sia di rifiutare questo pagamento parziale, sia di accettarlo ma con riserva (cioè con riserva di tornare in seguito a chiedere a lei il pagamento della somma residua).
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte