Avvocati: le nuove regole di deontologia in vigore tra due mesi esatti.
È stato appena pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale [1], il nuovo Codice Deontologico Forense. Gli avvocati saranno tenuti a rispettare le nuove norme a partire dal 16 dicembre prossimo. Lo ha reso noto il Consiglio Nazionale Forense.
L’iter del nuovo codice è stato particolarmente travagliato, iniziato lo scorso mese di febbraio.
Il codice si apre con l’ormai abituale affermazione di principi:
L’avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, l’inviolabilità e l’effettività della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio.
L’avvocato, nell’esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell’Ordinamento dell’Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e nell’interesse della parte assistita.
Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell’affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale.
Tra le norme che spiccano maggiormente vi sono quelle in tema di informazione e pubblicità al cliente. Il codice si “adegua” ai tempi, disciplinando con apposite norme i siti internet degli avvocati, ma, nello stesso tempo, vietando le pubblicità attraverso banner commerciali come quelli – invece utilizzati da molti – di Google Adwords.
L’avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso.
L’avvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante l’indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sito.
Un capitolo viene riservato anche ai praticanti ai quali spetterà, dopo i primi sei mesi, un compenso adeguato al lavoro svolto in studio.
Recita infatti il codice:
L’avvocato deve fornire al praticante un idoneo ambiente di lavoro e, fermo l’obbligo del rimborso delle spese, riconoscergli, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato, tenuto conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio.
Quanto all’utilizzo del titolo per i praticanti, si dispone:
L’iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di “praticante avvocato”, con l’eventuale indicazione di “abilitato al patrocinio” qualora abbia conseguito tale abilitazione.
E se all’esame di avvocato, il dominus tenta di far “filtrare” la soluzione al proprio collaboratore di studio, scatteranno pesantissime sanzioni.
Di questo e di molto altro avevamo già parlato in un nostro precedente articolo (leggi “Ecco il nuovo codice deontologico forense”), ma per chi vuole scaricare il testo integrale ed ufficiale del codice basta cliccare su questo link: Codice deontologico forense.
I punti chiave
IL CLIENTE
Viene scandito il momento della nascita del rapporto professionale con la libera pattuizione del compenso (anche misurato con modalità diverse, salvo il divieto di patto di quota lite) e con i nuovi obblighi informativi, quali: prevedibile durata causa, preventivo scritto se richiesto, estremi della polizza assicurativa, possibilità di avvalersi della mediazione e di tutti gli altri sistemi alternativi previsti per legge e del patrocinio a spese dello Stato.
LA PUBBLICITÀ
Non sono ammesse informazioni comparative né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l’attività professionale né l’indicazione di nominativi di professionisti non direttamente o organicamente collegati con lo studio dell’avvocato. L’informazione è ammessa con ogni mezzo, ma il sito web deve avere dominio proprio senza re-indirizzamento.
I PRATICANTI
In generale si rafforza il rapporto di colleganza anche con i collaboratori di studio. L’avvocato dovrà favorirne la crescita formativa, compensandone in maniera adeguata la collaborazione, tenendo conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio. Ai praticanti dovrà assicurare l’effettività e la proficuità della pratica forense e, fermo l’obbligo del rimborso delle spese, riconoscergli, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato.
LA DIFESA
Nel caso di processi con più parti l’avvocato deve astenersi dall’assumere la difesa di più indagati/imputati che abbiano reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di altri indagati/imputati nel medesimo processo e rinunciare al mandato se ha notizia di prove o documenti falsi prodotti in giudizio dalla parte assistita. Massima dignità e reciproco rispetto nei rapporti con i magistrati, ma anche con arbitri, conciliatori, mediatori e periti e consulenti tecnici.
note
[1] Gazz. Uff. n. 241/2014.
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