Nuove modifiche al Codice della strada: limite di velocità non oltre 25 km/h altrimenti obbligo di targa.
Ieri, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge semplificazioni Infrastrutture. Nel decreto anche un capitolo di modifiche al Codice della strada che punta soprattutto ad aumentare la sicurezza della cosiddetta mobilità leggera. Le novità riguardano monopattini e biciclette a pedalata assistita che vengono da ora classificati come «velocipedi elettrici».
Interviene inoltre una stretta proprio sulle biciclette a pedalata assistita: per loro viene fissato il limite di una potenza di 0,25 KW o una velocità di 25 km/h.
In caso di manomissioni o superamento di tali limiti saranno classificate come ciclomotori, con il conseguente assoggettamento agli obblighi previsti: dovranno cioè avere una targa, assicurazione obbligatoria e patentino.
Chi fabbrica, produce, pone in commercio o vende velocipedi a pedalata assistita che sviluppino una velocità superiore a quella prevista è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.084 a 4.339 euro.
Sanzione da 845 a 3.382 euro per chi apporta modifiche per aumentare la potenza nominale continua massima del motore ausiliario elettrico o la velocità oltre i limiti previsti.
Semplificata anche la realizzazione di colonnine per la ricarica elettrica che, qualora siano installate in aree di servizio, assumono la qualifica di pertinenze di servizio.